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Decreto — n. 32429/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares process extinguished due to tax debt extinction under the 2022 scrapping law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32429/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following the administrative act of debt extinction under the 2022 scrapping law. The plaintiff argued for judicial review of the debt, while the opposing party contended that the statutory extinction rendered all prior litigation ineffective. The court ruled that since the debt was legally extinguished by the specific law, the civil proceedings regarding the same obligation must cease.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The extinction of a debt pursuant to the scrapping law provisions renders the civil process extinguished, invalidating any pending judgments and preventing further judicial review of the same obligation.

Parole chiave

Generato dall'IA
debt extinction scrapping law process extinguished tax debt judicial review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231 of Law 197/2022
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27912/2022 R.G. proposto daCELANT LAURA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO LAVAZZA SERANTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Veneto n.567 /01 /2022 depositata il 26/04/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/12/2025 LaPres