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Decreto — n. 32425/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32425/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8482/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CATERINA MASELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIA CIAVARELLA avverso SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIB. REG .PUGLIA n.212/ 02/ 2023 depositata il 31/01/2023, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte privata ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 32425/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CATERINA MASELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIA CIAVARELLA avverso SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIB. REG .PUGLIA n.212/ 02/ 2023 depositata il 31/01/2023, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte privata ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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contenzioso tributario validità della tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta differimento dell'imposizione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8482/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CATERINA MASELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIA CIAVARELLA avverso SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIB. REG .PUGLIA n.212/ 02/ 2023 depositata il 31/01/2023, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte privata ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/12/2025 L