Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32421/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative declaration of closure under Art. 198.

Numero d'incarto Decreto — n. 32421/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying tax litigation had already been extinguished by a Regional Tax Commission decision. The Regional Court ruled that the insertion of the case into an administrative list of closed proceedings, pursuant to Article 198 of Law 197/2022, automatically terminated the legal process. Consequently, the Court of Cassation found no valid ground to review the matter as the dispute was already legally resolved and extinguished.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 198, comma 198, Law 197/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The insertion of a tax case into the administrative list of closed proceedings pursuant to Art. 198 of Law 197/2022 constitutes a definitive extinction of the judicial process, thereby precluding further appeals unless the parties explicitly request a hearing under Art. 391, comma 3.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction administrative closure list Law 197/2022 Art. 198 procedural termination Cassation inadmissibility impresa in difficoltà liquidazione aziendale a fini fiscali legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 198, comma 198, Law 197/2022
Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22456/2022 R.G. proposto daGENEI ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati STEFANO BETTI e PAOLO PANARITI contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV. DI GENOVA, rappresentate e difesedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Liguria n.201 /01 /2022 depositata il 16/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/12/2025 LaPreside