Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Si.Ro.Ced SNC, had not responded to the lower court's proposal for judgment termination, while the opposing party argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15705/2020 R.G. proposto da: SI.RO.CED SNC DI OCCHIUZZO SILVIA ROSA, (SLLGPP82M18B774O) rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO GIOVANNI, con domicilio eletto in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sellaro -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG.
CALABRIA n.3553/2019, depositata l’8/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 15705/2020 Numero sezionale 4213/2025 Numero di raccolta generale 32403/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, l’11/12/2025 Il Presidente Dott. Lucio Napolitano Numero registro generale 15705/2020 Numero sezionale 4213/2025 Numero di raccolta generale 32403/2025 Data pubblicazione 12/12/2025