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Ordinanza Interlocutoria — n. 32396/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify late submission of mortgage registration notification proof under tax procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32396/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to verify the procedural timeline regarding the submission of evidence proving notification of mortgage registration. The lower court had accepted the appeal partially based on proof of notification for five tax notices but rejected the incident appeal due to lack of proof for five others. The Court ordered a new role to clarify the exact date of evidence production and ensure compliance with strict procedural deadlines for submitting new documents in tax proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 58 d.lgs. n. 546/1992; Art. 32 d.lgs. n. 546/1992: In tax proceedings, parties retain the right to produce new evidence outside standard limits but must do so within twenty days prior to the hearing, a peremptory deadline subject to automatic review by the judge.

Parole chiave

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tax procedure mortgage registration notification proof procedural deadline remission to new hearing evidence production Cassation remand ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso principale il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
4, c.p.c., la violazione degli art. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs.
Art. 36 d.lgs. n. 546 of 1992
Con il primo motivo di ricorso principale il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 182 c.p.c.
546 del 1992 per errata pronuncia circa la possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c. dell’appello proposto dall’odierna controricorrente avvalendosi dell’avvocato del libero foro.
Art. 58 d.lgs. n. 546 of 1992
Con riferimento alla doglianza circa il deposito tardivo della prova della notifica della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, si ricorda che, nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs.
Art. 61 d.lgs. n. 546 of 1992
345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs.
Art. 32, paragraph 1, d.lgs. n. 546 of 1992
alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art.
Art. 3 F. 24, paragraph 1
Con il primo motivo di ricorso principale il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 26 d.P.R. n. 602 of 1973
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 6 l. n. 212 of 2000
345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 29087/2018
Cass., Sez. 5, n. 18103/2021
Sez. 5, n. 29087/2018
Sez. 5, n. 18103/2021
651276 – 01, Sez. 5, n. 18103/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26360/2020 R.G. proposto da Canitano Ciro rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Laudante – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 652/2020 depositata il 20 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 novembre 2025 dalla Consigliera Stefania Billi. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 5374/4/40044) emesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (d’ora in poi controricorrente) per l’importo di € 91.236,00, impugnato da Ciro Canitaro (d’ora in poi ricorrente) sul presupposto dell’omessa comunicazione preventiva dell’iscrizione.

F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26360/2020 La C.T.P. ha accolto il ricorso ritenendo non raggiunta la Numero sezionale 7597/2025Numero di raccolta generale 32396/2025 prova della notifica al contribuente, odierno ricorrente, della comunicazione Data pubblicazione 12/12/2025 preventiva di iscrizione ipotecaria. La C.T.R. ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a crediti diversi da quelli tributari, ha accolto parzialmente l’appello principale dell’odierna controricorrente, e rigettato l’appello incidentale proposto dall’odierno ricorrente, per quello che ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - non risulta provata la notifica di cinque cartelle, precisamente indicate nella parte motiva della sentenza; - risulta, invece, provata la notifica di altre cinque cartelle, precisamente indicate nella parte motiva della sentenza e, per queste ultime l’appello va accolto, posto che l’Agenzia delle Entrate ha dimostrato che il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato notificato il 22/4/2016, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., con raccomandata con avviso di ricevimento recapitato il 10/5/2016; - l’appello incidentale è infondato, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità e del fatto che l’Agenzia delle Entrate aveva rinnovato la propria costituzione in giudizio a mezzo di un proprio funzionario.

Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate, si è costituita proponendo controricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli art. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per errata pronuncia circa la possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c. dell’appello proposto dall’odierna controricorrente avvalendosi dell’avvocato del libero foro.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’errata pronuncia in 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26360/2020 merito alla regolarità della notifica. Il ricorrente contesta Numero sezionale 7597/2025Numero di raccolta generale 32396/2025 l’esistenza della prova della notifica del preavviso di iscrizione Data pubblicazione 12/12/2025 ipotecaria. In proposito afferma che la relata di notifica è stata depositata nel giudizio di appello solo in data 7/3/2018, successivamente al deposito dell’appello e che tale documento non risultava depositato neanche nel fascicolo di cui le parti potevano avere accesso. Aggiunge di avere proposto querela di falso in merito alla sottoscrizione della notifica di affissione all’albo comunale.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993 per omessa pronuncia in merito all’omessa notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria, avvenuta in violazione degli artt. 6 della l. n. 212 del 2000.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la controricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

5. Il secondo motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale impongono – impregiudicata la questione della querela di falso da ultimo introdotta - che la causa sia rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio per i motivi di seguito esposti. Con riferimento alla doglianza circa il deposito tardivo della prova della notifica della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, si ricorda che, nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 3 F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26360/2020 Numero sezionale 7597/2025 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in Numero di raccolta generale 32396/2025Data pubblicazione 12/12/2025 assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cass., Sez. 5, n. 29087/2018, Rv. 651276 – 01, Sez. 5, n. 18103/2021, Rv. 661783 - 01).

La ragione della necessità del rinvio a nuovo ruolo nasce dalla necessità di verificare la data di effettiva produzione da parte di Agenzia delle Entrate e Riscossione della notificazione (a/r) del preavviso ipotecario, considerato che l’allegato n. 10 (fasc. parte ricorrente) reca un timbro di depositato non siglato e appare in contrasto con la schermata dello storico degli atti processuali (doc. n. 12 fasc. parte ricorrente), dal quale risulta, invece, che in data 7.3.2018 è avvenuto il deposito solamente dell’attestato del pagamento del contributo unificato.

Occorre, inoltre, verificare l’effettivo deposito delle notifiche delle cartelle indicate nel ricorso incidentale. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la Corte di Giustizia Tributaria