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Ordinanza — n. 32392/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary joinder of partners and company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32392/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal filed by the Revenue Agency null and void, quashing both first and second instance judgments. The lower courts failed to recognize that the necessary joinder of the company and its partners was mandatory under tax law, treating the appeal as inadmissible due to missing specific grounds. The court ruled that the dispute inherently involves all partners and the company, making the absence of one party a fatal defect requiring retrial.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.P.R. 917/1986; Art. 14 d.lgs. 546/1992: The automatic attribution of corporate income to partners necessitates the joinder of all partners and the company in any tax proceeding; a judgment rendered without this necessary joinder is absolutely null and subject to retrial.

Parole chiave

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necessary joinder of parties corporate tax liability automatic income attribution absolute nullity of judgment litisconsorzio necessario originario reddito delle partecipazioni in diritto tributario quota sociale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione, ai sensi del successivo art.
Art. 14 d.lgs. 546/1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs.
Art. 29 d.lgs. 546/1992
Art. 383, comma 3 c.p.c.
Va pertanto dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e delle relative pronunce e la controversia deve essere rimessa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, c.p.c., davanti al quale dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
5 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate assume che il giudice del gravame ha errato a dichiarare inammissibile il gravame per assenza di motivi specifici di impugnazione, in quanto, poiché pendeva il giudizio di appello avverso la sentenza della C.T.P.
art. 5 d.P.R. 22/12
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione, ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 14815/2008
Cass. n. 28060/2024
14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024).
Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666
Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass.
Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432
6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432, Cass.
Cass. n. 1472/2018
432, Cass. n. 1472/2018).
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Testo completo

R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – CONTRO PROTEO ANTONELLO, in persona del suo procuratore speciale Proteo Vittorio, rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Fantozzi del foro di Roma, giusta procura speciale in atti -controricorrente– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Del Lazio n. 4173/9/2020, depositata il 21.12.2020, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 22.10.2025 dal consigliere Maria Clara SALI;

FATTI DI CAUSA TRIBUTI litisconsorzio necessario – nullita’ della pronuncia di primo e secondo grado. 1.PROTEO ANTONELLO, socio al 70% della società “I Casali del Moraiolo di Proteo Antonello s.a.s.”, impugnava due avvisi di accertamento, relativi rispettivamente agli anni di imposta 2009 e 2010, emessi dall’Agenzia delle Entrate ex art. 41 bis del d.p.r. n. 600/73, con i quali veniva rideterminato il reddito di partecipazione, sulla base degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della suddetta società, con i quali erano stati accertati ricavi non dichiarati.

2. La C.T.P. di Roma, nella resistenza dell’ente impositore, accoglieva i ricorsi, essendo stata emessa sentenza di primo grado favorevole alla società, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi. 3.La C.T.R. del Lazio, adita dall’Ufficio, dichiarava l’appello inammissibile, in quanto privo di indicazione dei motivi di impugnazione, risolvendosi in una mera richiesta di riunione del procedimento ad altro pendente tra l’Agenzia delle Entrate e la società, riunione che peraltro non poteva essere disposta, in quanto il giudizio di appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 21599/27/17 era stato già definito favorevolmente all’Ufficio.

4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo.

6. Proteo Antonello è rimasto intimato.

7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del 22.10.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché degli articoli 14, 36 e 61 del medesimo decreto legislativo, nonchè dell’art. 5 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate assume che il giudice del gravame ha errato a dichiarare inammissibile il gravame per assenza di motivi specifici di impugnazione, in quanto, poiché pendeva il giudizio di appello avverso la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso della società “I Casali del Moraiolo di Proteo Antonello s.a.s.” e sussisteva litisconsorzio necessario tra socio e società, il gravame era stato proposto per impedire che la sentenza favorevole al socio, basata sul presupposto dell’esito favorevole in primo grado del ricorso contro l’avviso di accertamento impugnato dalla società, passasse in giudicato.

La C.T.R. avrebbe dovuto riunire le impugnazioni. Le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano infatti chiarito, con la sentenza n. 14815/2008, che il giudizio celebrato in difetto di contraddittorio tra soci e società di persone è affetto da nullità.

2. Va rilevata d’ufficio, in via preliminare, la nullità del procedimento di primo e secondo grado e delle relative pronunce. 2.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino esclusivamente questioni personali - , sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione, ai sensi del successivo art. 29 ovvero la trattazione separata, ma simultanea dei giudizi intentati dalla società e dai singoli soci) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (vedi Cass. S.U. n. 14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024). 2.2.

Ne consegue che il giudice di secondo grado, una volta accertato che non era possibile la riunione dei giudizi di appello per la trattazione simultanea degli stessi, per essere già stato deciso quello relativo all’accertamento emesso nei confronti della società, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio in primo grado e rimettere la causa alla C.T.P. di Roma, affinchè la controversia fosse riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari ossia del Proteo in proprio, della società in accomandita semplice, in persona del socio accomandatario e degli altri soci. 2.3.

La sentenza impugnata si è dunque posta in contrasto con l'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui l'accertamento del vizio di difetto dell'integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (cfr. Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432, Cass. n. 1472/2018).

3. Va pertanto dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e delle relative pronunce e la controversia deve essere rimessa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, c.p.c., davanti al quale dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. P.Q.M La Corte dichiara la nullità del giudizio di primo e secondo grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di primo grado di Roma, davanti alla quale il processo dovrà essere riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cui demanda anche di liquidare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso