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Ordinanza — n. 32390/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to client's adherence to tax write-off scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32390/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had adhered to the 'rottamazione quater' tax write-off scheme. Although the client formally joined the scheme, the defense failed to prove the payment of the required first installment, which is mandatory for the scheme's effective completion. Consequently, the court ruled that the legal interest in the dispute had vanished, leading to the dismissal of the appeal and the allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 12 bis del d.l. 17/06/2025 n. 84; Art. 1, comma 235, l. 197/2022: The court declares the appeal inadmissible for lack of interest when the debtor fails to prove the payment of the first installment required for the effective completion of the tax write-off scheme.

Parole chiave

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rottamazione quater sopravvenuta carenza di interesse adesione alla definizione agevolata prima rata pagamento inammissibilità ricorso compensazione spese decreto legge 2025 sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 12 bis del decreto legge n. 84 del 17/06/2025, convertito in legge n. 108 del 30/07/2025
L’art. 12 bis del decreto legge n. 84 del 17/06/2025, convertito in legge n. 108 del 30/07/2025, così dispone:1.
Art. 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il vizio di «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 1, comma 241, della legge n. 197 del 2022
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il vizio di «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 3-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 202 del 2024
11, comma 1, delle Preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art.
art. 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il vizio di «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

R.G. proposto da: PROTEO PAOLO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avv. Gianpaolo Fantozzi del foro di Roma giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Del Lazio n. 467/8/2020, depositata il 24.1.2020, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 22.10.2025 dal consigliere Maria Clara SALI; RILEVATO CHE: TRIBUTI: Avviso di recupero – rottamazione quater – sopravvenuta carenza di interesse.

1. PROTEO PAOLO LUIGI impugnava l’avviso di recupero n. TK5CRR60057/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma chiedeva la restituzione della somma di euro 199.998,00, poiché oggetto di compensazione con crediti per l’anno di imposta 2015 ritenuti inesistenti.

2. La C.T.P. di Roma, nella resistenza dell’ente impositore, rigettava il ricorso. 3.La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente.

4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Proteo Paolo Luigi affidato a 4 motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del 22.10.2025.

7. In data 12.10.2025 la difesa della ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il vizio di «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in punto di omessa pronuncia sul motivo di appello attinente alla validità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.p.r. n. 600/73 per difetto dei poteri di firma».

2. Con il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 1 e 3 del d.p.r. n. 600/73 in punto di difetto di sottoscrizione, in relazione agli articoli 2, comma 6, vigente ratione temporis ed all’art. 11, comma 1, delle Preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3. Con il terzo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione degli articoli 3 bis, comma 1 e 4 bis, art. 4 e 23 decreto legislativo n. 82/05 in punto di notificazione dell’atto impugnato, in relazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

4. Con il quarto motivo, censura la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione degli articoli 56, commi 1, 2 e 5 D.P.R. 633/72, art. 42, comma 2, d.p.r. 600/7, art. 3, commi 1 e 3, l. 241/90 e art. 7, comma 1, l. 212/2000, in punto di carenza motivazionale dell’atto impugnato ed omessa allegazione dell’atto presupposto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

5. Va preliminarmente dato atto che in data 12.10.2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, affermando che il proprio assistito ha aderito alla “rottamazione quater” ed allegando il provvedimento di accoglimento dell’istanza e la cartella di pagamento emessa sulla base della sentenza che ha respinto l’impugnazione dell’avviso di recupero.

6. L’art. 12 bis del decreto legge n. 84 del 17/06/2025, convertito in legge n. 108 del 30/07/2025, così dispone:1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,si interpretanel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,l’effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” 7.

La parte ricorrente non ha documentato il pagamento della prima rata né di quelle successive, sicchè non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

8. Sussistono tuttavia i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese processuali.

9. Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,