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Ordinanza — n. 32389/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal by finding implicit specific grounds in the appeal act sufficient under tax procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32389/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional court's dismissal, ordering a retrial. The agency argued the first-instance judgment was inadmissible because it failed to address specific grounds regarding a simulated donation. The court held that the appeal act implicitly contained specific grounds by contrasting the first-instance reasoning with the agency's original arguments, satisfying the requirement for specific grounds of appeal. Consequently, the decision was quashed and the case remitted for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 53 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In tax litigation, the reiteration of original grounds of appeal against the first-instance judgment satisfies the requirement for specific grounds of appeal when the dissent invests the decision in its entirety and the reasons for criticism are derivable from the appeal act, even if implicit.

Parole chiave

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tax appeal procedure specific grounds of appeal implicit grounds of appeal simulated donation tax litigation admissibility retrial after cassation devolutivo pieno computo del reddito ipotetico

Disposizioni normative citate

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Art. 53 d.lgs. n. 546/1992
SAPONARO ANGELA MARIA IMPERIA impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Rossano Art. 53 decreto legislativo n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. del 22/1/2016, n. 1200
Cass. del 22/1/2016, n. 1200; Cass.
Cass. del 3/8/2016, n. 16163
1200; Cass. del 3/8/2016, n. 16163; Cass.
Cass. del 22/03/2017, n. 7639
16163; Cass. del 22/03/2017, n. 7639; Cass.
Cass. del 20/04/2018, n. 9937
7639; Cass. del 20/04/2018, n. 9937; Cass.
Cass. del 11/05/2018, n. 11061
9937; Cass. del 11/05/2018, n. 11061).
Sez. U. del 16/11/2017, n. 27199
È invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U. del 16/11/2017, n. 27199) con riguardo agli artt.
Sez. U, n. 27199/2017
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Testo completo

R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – CONTRO SAPONARO ANGELA MARIA IMPERIA -Intimata– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro n. 167/1/2017, depositata il 13.2.2017, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 22.10.2025 dal consigliere Maria Clara SALI; FATTI DI CAUSA 1. SAPONARO ANGELA MARIA IMPERIA impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Rossano Art. 53 decreto legislativo n. 546/92 – requisiti appello Calabro, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 600/73 e previo invio del questionario, rideterminava sinteticamente il reddito a fini Irpef per l’anno di imposta 2001, sulla base degli acquisti di beni immobili intervenuti negli anni 2004 e 2005 (redditometro).

2. La C.T.P. di Cosenza accoglieva il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse fornito adeguata prova contraria atta a superare la presunzione derivante dal redditometro, avendo fornito valide giustificazioni della sua capacità reddituale sia in relazione all’acquisto del 2004, mediante attestazione bancaria, sia con riferimento all’acquisto del 2005, essendovi documentazione atta a dimostrare che si era trattato di una donazione simulata. 3.La C.T.R. di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che il primo motivo fosse generico e che nessuna deduzione fosse stata svolta con riferimento all’atto di compravendita ritenuto dalla C.T.P. una donazione simulata.

4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo.

6. Saponaro Angela Maria Imperia è rimasta intimata.

7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del 22.10.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate, riprodotto l’atto di appello in ossequio al principio di autosufficienza, rimprovera alla C.T.R. di aver erroneamente dichiarato inammissibile il gravame. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. In via generale, va rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 2 d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell'impugnazione» e non già «nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Tale principio, più volte applicato quando all'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l'atto introduttivo (tra le molte, v.

Cass. del 22/1/2016, n. 1200; Cass. del 3/8/2016, n. 16163; Cass. del 22/03/2017, n. 7639; Cass. del 20/04/2018, n. 9937; Cass. del 11/05/2018, n. 11061). È invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U. del 16/11/2017, n. 27199) con riguardo agli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante in vista della critica, e confutazione, delle ragioni del primo giudice.

Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo « l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Sez. U, n. 27199/2017), i motivi d'appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l'atto d'appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall'intero atto d'impugnazione.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto: «in tema di contenzioso tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci». 1.3.

Orbene, nel caso in esame, come si evince dall’atto di appello, appaiono sussistere sia la riproposizione delle ragioni poste a fondamento dell’originario ricorso, sia l’esposizione di argomentazioni o difese in contrapposizione alla argomentazione esposte dal primo giudice. 2.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Calabria, sez. di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà all’esame dei motivi di appello formulati dall’Agenzia delle Entrate, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 di della Calabria, in diversa composizione, che provvederà all’esame del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R