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Ordinanza — n. 32383/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court's improper expense compensation due to lack of mutual defeat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32383/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Il Galeone di Corsetti S.r.l. against a regional tax court decision that compensated litigation costs despite the appellant's victory. The appellant argued the lower court's reasoning for cost compensation was legally flawed and lacked the required exceptional justification. The court ruled that since the appeal was granted, there was no mutual defeat, rendering the cost compensation order invalid and ordering the case to be remanded for a new assessment.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; In tax proceedings, the compensation of litigation costs is permitted only upon mutual defeat or in the presence of grave and exceptional reasons expressly motivated, and a ruling granting the appeal precludes such compensation.

Parole chiave

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tax litigation costs mutual defeat principle exceptional reasons remand for retrial violation of law comunicazione fiscale notifica delle Intese pagamenti di acconti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
– A i sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Artt. 91, 92, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ.,la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 91, 92, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., all’art.
Art. 2233, secondo comma, cod. civ.
civ., all’art. 2233, secondo comma, cod. civ., al d.l.
d.l. n. 132/2014, art. 13
civ., al d.l. n. 132/2014, art. 13, ai dd.mm.
dd.mm. n. 55/2014 e n. 37/2018
13, ai dd.mm. n. 55/2014 e n. 37/2018, al d.lgs.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12, 15, 17-bis, 36, comma 2, n. 4
37/2018, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12, 15, 17-bis, 36, comma 2, n. 4, agli artt.
Artt. 3, 24, 25, 97, 102, 111 Cost.
Artt. 21, 47 della CDFUE
, agli artt. 21, 47 della CDFUE, agli artt.
Artt. 6, 13, 14 della CEDU
art. 117 Cost
6, 13, 14 dellaCEDU in relazione all’art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172
Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172), – il d.lgs.
Cass., 15 aprile 2025, n. 9878
ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n.
Cass., 8 aprile 2024, n. 9312
9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12130/2021 R.G. proposto da Il Galeone di Corsetti S.r.l. (00423200583), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’ avvocato Agnese Condarelli ( CNDGNS72L51H501N; agnesecondarelli@ordineavvocatiroma.org –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate Riscossione; –intimata – avverso la sentenza n. 3163/20, depositata il 22 ottobre 2020, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Tributi_Altri Spese_Compensazione _presupposti FATTI DI CAUSA 1. –Il Galeone di Corsetti S.r.l., sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3163/20, depositata il 22 ottobre 2020, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così pronunciando in riforma della sentenza di prime cure che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di un a cartella di pagamento di cui la contribuente aveva avuto conoscenza dietro acquisizione di un estratto di ruolo.

Il giudice del gravame, per quel che qui interessa, ha rilevato l’ammissibilità della proposta domanda e l’omessa notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione epperò ha disposto la compensazione delle spese in ragione della «riforma della sentenza di primo grado». 2. – L’ Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – A i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 91, 92, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., all’art. 2233, secondo comma, cod. civ., al d.l. n. 132/2014, art. 13, ai dd.mm. n. 55/2014 e n. 37/2018, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12, 15, 17-bis, 36, comma 2, n. 4, agli artt. 3, 24, 25, 97,102, 111 Cost. , agli artt. 21, 47 della CDFUE, agli artt. 6, 13, 14 dellaCEDU in relazione all’art. 117 Cost. deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva disposto sulle spese del doppio grado di giudizio con motivazione apparente e disponendone la compensazione per una ragione non idonea a giustificare la deroga al principio dellasoccombenza. 2.

–Il motivo è fondato e va accolto. 2.1 – Premesso che sull’ammissibilità del ricorso si è formato il giudicato interno, avendo il giudice del gravame in tal senso espressamente pronunciato – così che non viene il rilievo il mero giudicato implicito che non è prospettabile a fronte delle questioni cd. fondanti (v. Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172), – il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2, ( ratione temporis ) dispone(va) che«Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.».

In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, exart. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità(v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). 2.2 –Nella fattispecie, la sopra riportat a ragion e di compensazione rende ex seevidente la sua inconciliabilità con le previste ragioni legali, l’appello essendo stato accolto (dunque non ricorrendo ipotesi di soccombenza reciproca) e la stessa rilevata «riforma della sentenza di primo grado»null’altro esprimendo se non (ancora una volta) la (sola) soccombenza della parte appellata.

La motivazione posta a fondamento del potere di compensare le spese processuali, pertanto, non poteva elidere la soccombenza della controparte processuale– secondo principio di causalità - né attingeva ad un profilo litigioso suscettibile di essere ricondotto a grave ragione di compensazione. 3. –Trattandosi di pronuncia che ha fatto malgoverno – piuttosto che delle tariffe di riferimento della liquidazione delle spese giudiziali – dei presupposti legali del potere di compensazione, l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazioche, in diversa composizione, procederà al riesame della disciplina delle spese processuali attenendosi al principio di diritto sopra esposto.

P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in div