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Sentenza — n. 32355/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to debt extinguishment via first installment payment under new tax law provisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32355/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinguished after the debtor paid the first installment of the tax debt. The lower court had rejected the appeal regarding a tax assessment based on disputed land classification criteria. The Court applied a new legislative interpretation stating that judgment extinction occurs immediately upon the first payment, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis: The judgment is extinguished upon the payment of the first installment of the debt, without requiring full satisfaction of the obligation.

Parole chiave

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tax debt extinguishment first installment payment judicial extinction tax assessment appeal land contribution zone riscossione dei contributi computo dei contributi sussidio per le spese scolastiche

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
197, art. 1, commi 231 e ss., e che la stessa comunicazione dell’agente della riscossione (art.
d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis
84, art. 12 - bis , conv.
d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3
546/1992, art. 46, comma3).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29619/2021 R.G. proposto da Consorzio 4 Basso Valdarno (02127580500),in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Graziella Ferraroni ( FRRGZL62T64D612S; graziella.ferraroni@firenze.pecavvocati.it –ricorrente – contro Riccioni avv. Alessandro ( RCCLSN75H25H501V ), rappresentato e difeso dal prof. avvocato Carlo Cicala ( CCLCRL74C28L219N; carlocicala@ordineavvocatiroma.org –controricorrente – avverso la sentenza n. 495, depositata il 27 aprile 2021 , della Commissione tributaria regionaledella Toscana;

Udita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto; Consorzio Contributi uditi l’avvocato Meri Arfaioli, per delega dell’avvocato Graziella Ferraroni, e l’avvocato Carlo Cicala; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. –Il Consorzio 4 Basso Valdarno, sulla base di sei motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 495, depositata il 27 aprile 2021, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto da lla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che aveva accoltol’impugnazione di una cartella di pagamento ( n . 0972017 0 143080241000 ) notificat a dall’agente della riscossione dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili dovuti dal contribuente per l’anno 2015.

Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, nella fattispecie dal piano di classifica non poteva ricavarsi « con certezza se l'area di proprietà dell'appellato è ricompresa o meno in quella interessata dall'attività del consorzio e anche il piano di classifica aggiornato non è conducente a tal fine», così che, come già rilevato dal primo giudice, non poteva « farsi discendere la ricomprensione del terreno de quo nell'ambito del perimetro di contribuenza dalla circostanza della sua inclusionenell'area del comprensorio». 2. -Riccioni Alessandro resiste con controricorso.

Hinc et indesono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Come anticipato, le parti hanno depositato memorie chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. E, in particolare, la stessa parte ricorrente ha dedotto di aver verificato che «la cartella di pagamento n. 097 2017 14308024 per cui è causa, intestata al sig. Riccioni Alessandro C.F. RCCLSN75H25H501V, sia stata pagata con un residuo insoluto di € 3,72.». 2. –Dalla prodotta documentazione risulta, quindi, che la cartella di pagamento in contestazione ha formato oggetto di istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione) presentata (anche) ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss., e che la stessa comunicazione dell’agente della riscossione (art. 1, cit., comma 241)ha ascritto alla cartella di pagamento importi residui ancora dovuti per complessivi € 12,29 (di cui € 7,59 per il carico originario, oltre interessi di mora e oneri di riscossione).

Come, difatti, dedotto, e documentato dal controricorrente, una prima istanza di definizione agevolata era (già) stata presentata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; così che, nella fattispecie, viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 1, cit., comma 238, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, predica la considerazione «degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento»(v., altresì, l’art. 1, comma 249). 2.1– Il d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12 - bis , conv. in l. 30 luglio 2025, n. 108, ha, quindi, disposto nei seguenti termini:

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dicui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.». Così che – pur indipendentemente dall’integrale versamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dal contribuente –l’estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere del versamento della prima rata. 3. -Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma3).

Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, l . 24 dicembre 2012, n. 228), venendo in considerazione fattispecie di estinzione del giudizio conseguente all’iniziativa del controricorrente. P.Q.M La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa, tra le parti, le spese pro