Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. The appellant, Matteo Bolognesi, did not respond to the lower court's proposal, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that this inaction constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the appeal and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8147/2023 R.G. proposto da: BOLOGNESI MATTEO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PISTONE DAL VERME unitamente all’avvocato LUCA PERRONE, che hanno indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n.3713/2022, depositata il 28/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 8147/2023 Numero sezionale 4207/2025 Numero di raccolta generale 32336/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 9/12/2025 LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 8147/2023 Numero sezionale 4207/2025 Numero di raccolta generale 32336/2025 Data pubblicazione 11/12/2025