Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day filing deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Pinci Bruno, did not respond to the proposal sent by the State Attorney's Office representing the Revenue Agency. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8757/2023 R.G. proposto da: PINCI BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA DI CAPRIO, che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte di giustizia tributaria della Campania n.6914/2022 depositata il 20/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 8757/2023 Numero sezionale 4206/2025 Numero di raccolta generale 32334/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 8757/2023 Numero sezionale 4206/2025 Numero di raccolta generale 32334/2025 Data pubblicazione 11/12/2025