Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a tax entity, challenged a second-instance judgment against a taxpayer, but remained silent on the proposed settlement. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7485/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DESIDERIO DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato AUGUSTO ZINGAROPOLI (ZNGGST66P29H703K), in virtù di procura speciale conferita con atto separato da intendersi in calce al ricorso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CAMPANIA n.6467/2022, depositata il 04/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 7485/2023 Numero sezionale 4205/2025 Numero di raccolta generale 32333/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/12/2025 LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 7485/2023 Numero sezionale 4205/2025 Numero di raccolta generale 32333/2025 Data pubblicazione 11/12/2025