Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that the 40-day deadline had elapsed without any request for judgment from the appellant. Consequently, the appeal was deemed withdrawn, and the lower court's judgment was upheld with the appellant ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision within the 40-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7854/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BARRILA' SANTO RAIMONDO, rappresentato e difeso dagli avvocati BEATRICE FIMIANI (FMNBRC70T49I838F) e SERGIO CARACCIOLO (CRCSRG75D27D976X), elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS, N. 86, presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CMS ADONNINO ASCOLI CAVASOLA SCAMONI -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CALABRIA n.3227/2022, depositata il 25/10/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7854/2023 Numero sezionale 4204/2025 Numero di raccolta generale 32332/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/12/2025 LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 7854/2023 Numero sezionale 4204/2025 Numero di raccolta generale 32332/2025 Data pubblicazione 11/12/2025