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Ordinanza Interlocutoria — n. 32326/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders lower court to acquire appeal file to verify procedural regularity and contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32326/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the taxpayer's appeal inadmissible and ordered the lower court to acquire the appeal file ex officio. The taxpayer argued that the tax authority failed to prove notification of the assessment notice and violated procedural timelines. The court determined that verifying the correct establishment of the contradiction at the appeal stage required examining the complete file of the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 58, comma 2 D.lgs. 546/1992: When a cassation appeal relies on procedural violations regarding the production of documents or the establishment of contradiction, the lower court must acquire the complete file of the second instance to verify the regularity of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility production of documents establishment of contradiction tax appeal procedure acquisition of file ex officio inoltro della dichiarazione fiscale notificazione viziata differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 32, punto 1 D.lgs. 546/1992
civ., la contribuente censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, punto 1, D.lgs.
Art. 58, punto 2 D.lgs. 546/1992
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dell’Agenzia ritenendosussistente la prova della notifica dell’avviso di accertamento a m a ni della destinataria e tempestivo il deposito della relatadi notifica, ai sensi dell’art. 58, comma 2 , D.
Art. 34 D.lgs. 546/1992
civ., la contribuente deduce la violazione o la mancata applicazione dell’art. 34 D.lgs.546/1992, per aver la Commissione Tributaria Regionale provveduto con immediatezza alla decisione della causa, nonostante la prospettata querela di falso avverso la ricevuta postale esibita dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 53 D.lgs. 546/1992
civ., lacontribuente deduce la violazione o la mancata applicazionedell’art. 53 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n.
art 345 c.p
La contribuente si costituiva in secondo grado ed eccepiva l’irregolarità dell’avviso di ricevimento, di cui non era stata provata la ricezione , e l’illegittimità, ai sensi dell’art 345 c.p.c., della produzione del documento in giudizio.
art. 34 D.lgs.546/1992
civ., la contribuente deduce la violazione o la mancata applicazione dell’art. 34 D.lgs.546/1992, per aver la Commissione Tributaria Regionale provveduto con immediatezza alla decisione della causa, nonostante la prospettata querela di falso avverso la ricevuta postale esibita dall’Agenzia delle Entrate.
art. 53 D.lgs. 546/1992
civ., lacontribuente deduce la violazione o la mancata applicazionedell’art. 53 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoproposto da: Avv. Marianna Macedonio, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Vincenzo Macedonio, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore in via del Viminale n. 38 in Roma; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’ Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliataope legis; –controricorrente – Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata– Oggetto: deposito documenti nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 3566/14/2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 10/01/2017, e pubblicata il 19/06/2017; ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4 novembre 2025 dal consigliere Sabrina Serrelli; RILEVATO che:

1. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia relativa a IRPEF anno 2005, dolendosi della inesistenza della notifica e della prescrizione quinquennale del credito non essendo mai stato notificato l’avviso di accertamento.

2. La Commissione Territoriale Provinciale di Roma rigettava il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta inesistenza della notifica della cartella, ben potendo il concessionario procedere direttamente a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la comunicazione della avvenuta consegna della raccomandata. Il giudice di primo grado riteneva, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto, a fronte dell’eccezione da parte della ricorrente della mancata notifica dell’avviso di accertamento, l’ente impositore non aveva assunto alcuna posizione processuale; in assenza di dimostrazione dell’esistenza dell’atto prodromico, la cartella impugnata veniva dichiarata illegittima, assorbiti gli ulteriori profili relativi alla eccepita prescrizione.

3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data 30.06.2010 della quale assumeva di aver dato prova compiuta. La contribuente si costituiva in secondo grado ed eccepiva l’irregolarità dell’avviso di ricevimento, di cui non era stata provata la ricezione , e l’illegittimità, ai sensi dell’art 345 c.p.c., della produzione del documento in giudizio.

4. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dell’Agenzia ritenendosussistente la prova della notifica dell’avviso di accertamento a m a ni della destinataria e tempestivo il deposito della relatadi notifica, ai sensi dell’art. 58, comma 2 , D. lgs. n. 546/1992 .

5. La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate resistecon controricorso. Equitalia Sud rimane intimata. RITENUTO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, punto 1, D.lgs. 546/1992, nonché la falsa applicazione dell’art. 58, punto 2, D.lgs. 546/1992, per omessa produzione del documento costituito dalla prova della notifica dell’avviso di accertamento, tardivamente prodotto/esibito soltanto nel corso del giudizio di appello all’udienza del 10/1/2017. Con il secondo motivo di ricorso, correlato al primo motivo, anch’esso proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la contribuente deduce la violazione o la mancata applicazione dell’art. 34 D.lgs.546/1992, per aver la Commissione Tributaria Regionale provveduto con immediatezza alla decisione della causa, nonostante la prospettata querela di falso avverso la ricevuta postale esibita dall’Agenzia delle Entrate.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., lacontribuente deduce la violazione o la mancata applicazionedell’art. 53 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per l a mancata indicazione dettagliata di tutte le parti del giudizio nell’atto di appello.

2. In relazione ai sopraindicati motivi di ricorso, tenuto conto delle difese svolte dalla controricorrente e della produzione documentale in atti, risulta indispensabile acquisire i l fascicol o d’ufficio del doppio gradodi merito, anche al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio già in grado di appello , onerando la cancelleria dell’adempimento. P.Q.M La Corted ispone l’acquisizione de l fascicol o d’ufficio del doppio grado di merito,a cura della cancelleria. Ri