Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the respondent failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Tax Agency and a real estate company regarding a lower court judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by silence and ordered the respondent to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7737/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RIVIERA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 57, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARINO , rappresentata e difes a dall'avvocato ADOLFO LARUSSA (LRSDLF62B24C352O) -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del l.r.p. - intimata - avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG . della CALABRIA n.2460/2022,depositata il 03/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivolimitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente e la controricorrente, nulla dovendo statuirsi sulle spese quanto al rapporto processuale tra la ricorrente e Agenzia delle entrate - Riscossione, rimasta intimata;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4.11 5 , 0 0 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di le