Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue sued Giovanni Sipione regarding a tax decree, while the taxpayer's lawyer did not respond to the court's proposal for judgment definition. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9421/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SIPIONE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE NICASTRO, che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia - sez. distaccata di SIRACUSA - n. 8957/2022, depositata il 25/10/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 9421/2023 Numero sezionale 4200/2025 Numero di raccolta generale 32324/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avv. Salvatore Nicastro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 10/12/2025 LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 9421/2023 Numero sezionale 4200/2025 Numero di raccolta generale 32324/2025 Data pubblicazione 11/12/2025