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Decreto — n. 32317/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares process extinguished due to tax debt settlement under Rottamazione Quater law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32317/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil process extinguished following the taxpayer's deposit of documentation for the simplified tax debt settlement under the Rottamazione Quater law. The plaintiff argued for judicial review of the debt, while the opposing party contended that the administrative act of debt extinction rendered further litigation ineffective. The court ruled that the statutory provisions for debt extinction automatically invalidate pending judgments and make payments irrevocably acquired.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The declaration of debt extinction under the Rottamazione Quater regime automatically invalidates pending judgments and renders payments irrevocably acquired, extinguishing the civil process.

Parole chiave

Generato dall'IA
Rottamazione Quater debt extinction tax settlement process extinguishment irrevocable payment simplified procedure judicial review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022
SALERNO n.5956/12/2022 depositata il 05/09/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1226/2023 R.G. proposto da: GIUSEPPE SCOGNAMILLO SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MARCHEI unitamente all’avvocato ALESSANDRA GRAPPONE contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n.5956/12/2022 depositata il 05/09/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/12/2025 La Pre