Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32309/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax assessment nullity due to lack of signature delegation formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32309/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the nullity of tax assessment notices based on alleged defects in the signature delegation. The taxpayer argued that the 2012 delegation lacked necessary service requirements and temporal validity, while the tax agency maintained the delegation was valid. The court ruled that the lower courts correctly verified the delegation's existence and scope through the administrative records, finding no legal violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 42 D.P.R. n. 600/1973; The signature delegation for tax assessments is a delegation of signature rather than functions, requiring only the designation of the delegate's qualification to verify authority ex post.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment nullity signature delegation tax agency procedure administrative formalities Cassation appeal revisione della tassazione fiscale rimborso dell'imposta preventiva arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
Considerato che 1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R.
Art. 380 bis, third comma, cod. proc. civ.
Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis.
Art. 96, third comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod.
Art. 96, fourth comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10/05/2024 n. 12916
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23352/2024 R.G. proposto da : SEGATORI STEFANIA, rappresentata e difesa d a ll’Avv. Maria Cristina Tomassi presso il cui studio in Perugia, Via Francesco Briganti n. 73 è elettivamente domiciliata. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE, SEZ. I,n. 285/2024 depositata i l 25/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere OLIMPIA MONACO. Rilevato che 1. In data 14/11/2013 veniva notificato alla ricorrente l’avviso di accertamento n. TQ7013I01600/2013 avente ad oggetto l’IRPEF, l’IVA e l’IRAP relative all’anno 2008, nonché in data 17/12/2014, l’avviso di accertamento n. TQ7011I01643/2014 avente lo stesso oggetto per l’anno d’imposta 2009.

2. Avverso detti avvisi, l’odierna ricorrente proponeva due separate impugnazioni, poi riunite, dinanzi la C.t.p. di Macerata; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La predetta C.t.p., con sentenza n. 133/2017, depositata in data 01.03.2017, accoglieva i ricorsi e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati, condannando l’ufficio al pagamento delle spese di lite.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate; il contribuente si costituiva.

5. La C.t.r. delle Marche accoglieva l’impugnazione con sentenza n. 285/2024.

6. Avverso quest’ultima sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

7. Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 14/04/2025 e il contribuente presentava istanza di decidere la causa. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21/10/2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che 1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. Evidenzia che il disposto testuale della norma appena richiamata stabilisce che l’avviso di accertamento sia nullo se non sottoscritto del capo dell’ufficio o da un funzionario da lui delegato, presupponendo, pertanto, l’esistenza di una valida delega di firma per il funzionario che ha sottoscritto l’atto; nel caso di specie, secondo la ricorrente, la delega del 2/04/2012 non dimostrerebbe né le esigenze di servizio che la giustificano, né i requisiti del delegato, né l’efficacia temporale della delega stessa.

2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il citato art. 42 prevede al primo comma che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti “mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. In merito all’interpretazione della norma in esame, questa Corte ha chiarito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 06/03/2023 n. 6678;

Cass. 19/04/2019 n. 11013 (Rv. 653414-01); Cass. 08/11/2019 n. 28850 (Rv. 655599 -01). Anche in altra recente pronuncia, questa Corte ha ribadito che, essendo la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, una delega di firma e non di funzioni, il relativo provvedimento di conferimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che, pertanto, può essere conferita mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma con mera indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (Cass.10/05/2024 n. 12916).

3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei sopra indicati principi. Ed invero, i giudici d’appello hanno esaminato gli atti prodotti dall’Agenzia delle Entrate verificando che gli avvisi accertamento oggetto d’impugnazione contengono l’indicazione del soggetto delegante - il direttore provinciale dott. Giuseppe Scauda - e quello del delegato e la funzione rivestita all’interno dell’ufficio, ossia quella di “Capo Area Imprese”, soggetto che ha, poi, sottoscritto gli atti impugnati. In particolare, in primo grado l’Agenzia delle entrate ha prodotto l’articolato provvedimento di delega avente n. 9/2012 (contrassegnato come allegato n.

1) a firma del citato direttore provinciale, dal quale risulta il contenuto analitico della delega, fonte del potere di firma degli avvisi di accertamento impugnati conferito ai funzionari in possesso della qualifica di Capoarea e l’indicazione specifica degli atti soggetti alla loro firma, con i relativi importi, tra i quali figurano proprio gli avvisi di accertamento. L’esame del provvedimento in questione ha consentito, pertanto, ai giudici di merito di verificare la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate, non emergendo la violazione di legge denunciata, tenuto conto del tenore delle norme rilevanti già richiamate e della loro interpretazione fornita da questa Cortecui si è fatto innanzi riferimento.

4. Consegue a quanto sopra esposto il rigetto del ricorso.

5. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme in favore della controricorrente, anch’esse liquidate in dispositivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.900,00 ai sensi dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ.

Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso,