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Ordinanza — n. 32301/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax collection notices sent to family members without registered mail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32301/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Giovanni Spadaro's appeal inadmissible for failing to specify which of 37 tax notices were allegedly invalid. While the lower court accepted service to family members, the appellant offered no concrete details on the defective notifications. The Court ruled that without identifying specific documents and their exact location in the file, the appeal cannot be examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 26 D.P.R. 602/1973: An appeal against tax collection notices is inadmissible if the appellant fails to clearly identify the specific documents and their precise location in the case file, as required to ensure the court's ability to evaluate the complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection notices service to family members inadmissible appeal specific document identification case file location procedural requirements tax administration notificazione valida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’ unico motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 60, comma 1, lett. b-bis D.P.R. n. 600 del 1973
3c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.
Art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
600 del 1973 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13250/2025
Cass. S.U. n. 8950/2022
L’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8950/2022; Cass.
Cass. S.U. n. 35305/2022
8950/2022; Cass. S.U. n. 35305/2022; Cass.
Cass. n. 17670/2024
Cass. n. 17445/2024
Cass. n. 13565/2024
Cass. n. 11362/2024
13565 /2024 ; Cass. n. 11362/2024) è nel senso che «la specifica indicazione» degli atti processuali e dei documenti, già richiesta dal testo previgente dell’art.
Cass. S.U. n. 22986/2024
Succi e altri c. Italia (CEDU, 28 ottobre 2021)
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Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. 2949/2021R.G. proposto da: SPADARO GIOVANNI, rappresentato e difeso dal l’avv. Angelo Curciulloin forza di procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro RISCOSSIONE SICILIA, in persona del l.r.p.t., con l’avv. Giuseppe Berrettain forza di procura allegata al controricorso; –controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3195/2020 depositata in data 10 giugno 2020,non notificata; udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del 2 dicembre 2025,del consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA Notificazione cartelle- Inammissibilità ricorso 1. In causa conoggetto impugnativa di intimazione di pagamento e comunicazione di iscrizione ipotecaria avente come presuppost e plurime cartelle di pagamento, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettò l’appello proposto da Giovanni Spadaro contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che ne aveva respinto il ricorso. In particolare i giudici del gravame, dopo aver dato atto della parziale cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune cartelle, ai sensi dell’art. 4 d.l. n.119 del 2018, evidenziarono la regolare notifica delle cartelle effettuata «presso la residenza del ricorrente a mani dello stesso della moglie o familiare convivente senza che fosse necessario che il contribuente fosse informato con raccomandata»; evidenziaronoperaltro che il contribuente contestava solo genericamente la validità delle notifiche senza entrare nel dettaglio cartella per cartella e ciò valeva anche ai fini della prescrizione.

2. Contro tale decisione propone ricorso il contribuente, in base ad un motivo, cui resiste Riscossione Sicilia s.p.a. con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del2 dicembre 2025, per la quale la controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’ unico motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Si evidenzia l’errore dei giudici della CTR laddove non hanno ritenuto necessaria la spedizione e la ricezione della raccomandata informativa per le notifiche effettuate a mani dei familiari conviventi, adempimento reso necessario dalla modifica normativa di cui al d.l. n. 223 del 2006.

2. Preliminarmente, premesso che nelle liti in cui è parte la estinta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale fino al 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la Convenzione 24 settembre 2020, terzo Addendum, non riserva all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio (Cass. n. 13250/2025 va tuttavia rilevata l’inammissibilità della memoria ex 380 - bis .1, c.p.c., di Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta tramite il medesimo avvocato del libero foro, in assenza di formale costituzione del nuovo ente e di una espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione (Cass. n. 33639/2018; da ultimo, Cass. n. 2721/2024).

2. Il ricorso è inammissibile. La CTR ha evidenziato che le notifichedelle cartelle erano regolari essendo avvenute a mani del contribuente o della moglie o di familiare convivente, senza che occorresse la raccomandata informativa. La CTR ha anche evidenziato che il contribuente aveva censurato solo genericamente le notificazioni omettendo di «entrare nel dettaglio cartella per cartella». Analoghe considerazioni inducono alla pronuncia di inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c . poiché la parte omette di indicare a quali notificazioni si riferisca la censura.

In diritto è certamente vero,a ttesa la relatio compiuta dall'ultimo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (avente ad oggetto la disciplina della notificazione della cartella di pagamento) a lle disposizioni dettate dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che anche in relazione ad esse vale la regola della lettera b-bisdel primo comma di quest'ultima norma. Nell'esegesi di tale dato normativo, questa Corte ha precisato che l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale,a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati (ex aliis, Cass. n. 14093/2022;

Cass. n. 2868/2017). Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, per fermo convincimento d i questa Corte , è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazioned i avvenuta notifica, in acronimo C.A.N.) senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento (Cass. n. 2377 /2022 ; Cass. n. 2229 /2020 ; Cass. n. 7892/2019; Cass., Sez. U., n. 18992/2017; Cass. n. 23765/2017; Cass. n. 23765/2017; Cass. n. 20863/2017). Occorre però osservare: a)che ciò ha fondamento nella modifica normativa di cui all'art. 37, comma 27, lett. c), d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248ed è quindi applicabile alle notificazioni successive a tale data;

b) che ciò vale per la notificazione eseguita a mezzo messi notificatori e non per la notificazione eseguita a mezzo raccomandata, ai sensi della seconda parte del primo comma dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Premesso che nel caso di specie, secondo quanto dedotto nel ricorso, si è in presenza di 37 cartelle notificate dal 2003 al 2015, che la CTR (dopo aver peraltro dato atto della cessata materia del contendere in relazione ad alcune di esse) ha ritenuto tutte validamente notificate, con notifica a volte a mani, a volte alla moglie o a familiare convivente, la parte omette del tutto di indicare a quali notificazioni sia relativa la propria censura e di specificare i tempi e le modalità delle notificazioni censurate, al fine di rendere applicabili i predetti principi, sostanzialmente demandando al giudice di legittimità di individuare in concreto le notificazioni viziate.

L’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8950/2022; Cass. S.U. n. 35305/2022; Cass. n. 17670 /2024 ; Cass. n. 17445 /2024 ; C ass. n. 13565 /2024 ; Cass. n. 11362/2024) è nel senso che «la specifica indicazione» degli atti processuali e dei documenti, già richiesta dal testo previgente dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., va letta alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che ha ritenuto il requisito formale compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa.

È stato, di conseguenza, affermato che se, da un lato, la «specifica indicazione» non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso» (così Cass. S.U. n. 8950/2022), dall’altro sono comunque necessarie l’individuazione chiara del contenuto dell’atto nonché la produzione o l’indicazione della esatta collocazione dello stesso nel fascicolo processuale (Cass. S . U . n. 22986/2024) . Ciò perché il requisito di ammissibilità del ricorso è finalizzato a consentire al giudice di legittimità l’esatta comprensione del contenuto della doglianza nonché la valutazione sulla fondatezza della stessa e, pertanto, come evidenziato dalla Corte EDU nella citata pronuncia del 28 settembre 2021, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale, assicurando nello stesso tempo la certezza del diritto, la corretta amministrazione della giustizia, l’utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 75, 78, 104 e 105 della motivazione).

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, spese che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per accessori oltre spese forfettarie, IVA e CP se dovute. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par