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Ordinanza — n. 32236/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority, ruling unpaid notice does not bar merit contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32236/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss merit-based objections. The taxpayer argued that the preliminary payment notice lacked required legal elements and could not be considered definitive without proper opposition. The court held that such notices are optional acts that do not preclude challenging the substantive tax claim against the subsequent enforceable order.

Regesto Legislator

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Art. 19 D.Lgs. 546/1992; Art. 7 L. 212/2000: The failure to oppose a preliminary payment notice does not consolidate the tax claim, as such notices are optional acts that do not bar subsequent merit-based challenges against the enforceable payment order.

Parole chiave

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preliminary payment notice tax merit contestation consortium contribution enforceable order optional administrative act sussidio per la costruzione credito di contributi bando di concorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.
Art. 7 L. 212/2000
546/1992, dell’art. 7, l.
Art. 3 L. 7.8.1990 n. 241
212/2000, dell'art. 3, l.
Art. 2 r.d. 639/1910
atipico) ad impugnazione facoltativa (Cass. 25/06/2025, n.
Art. 360 c.p.c.
639/1910, in relazione all’art. 360 1° comma n.
art. 19 D.Lgs. 546/1992
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25/06/2025, n. 17120
atipico) ad impugnazione facoltativa (Cass. 25/06/2025, n. 17120 (Rv.675491 - 01)).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5630/2023 R.G. proposto da GRECO MICHELE, con gli avv.ti TORTORA MARIA ANTONIETTA (TRTMNT64H52L719K) eBRUNO ANTONELLO (BRNNNL65H08I396U) -ricorrente- contro CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO(ORA CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA), SO.G.E.T SPA -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglia, sezione di LECCE,n. 2094/2022 depositata i l 28/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

FATTI DI CAUSA 1. Il contribuente, proprietario di vari terreni nel comune di Brindisi, ha presentato ricorso contestando un avviso di pagamento del 29/12/2015 emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A., con cui gli veniva richiesto il versamento complessivo di €2.921,88 a titolo di contributo di bonifica 2014 (cod. trib. 630) in favore del Consorzio di Bonifica di Arneo. Successivamente, con ingiunzione di pagamento n. 0169792 del 17/06/2016, la SO.G.E.T. S.p.A. gli ha intimato il pagamento di € 3.162,16, di cui € 2.916,00 a titolo d i capitale per lo stesso tributo e anno.

2. Con sentenza n. 3814 del 14.12.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato.

3. Il Consorzio ha interposto appello.

4. La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha accolto il gravame, respingendo le eccezioni preliminari della contribuente e confermando la legittimazione del Consorzio ad agire in giudizio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, una volta divenuto definitivo l’avviso di pagamento per mancata impugnazione nei termini, l’ingiunzione costituisce una mera intimazione esecutiva e può essere contestata solo per vizi propri, non per questioni di merito. Poiché l’avviso prodromico non era stato opposto nei termini, la CTR ha indi accolto l’appello del Consorzio e riformato la sentenza di primo grado.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

6. Le parti intimate non hanno depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 7, l. n. 212/2000, dell'art. 3, l. 7.8.1990 n. 241, degli artt. 2 e 3 r.d. n. 639/1910, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c..

2. Nello specifico, si contesta la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibili le eccezioni di merito sollevate dal contribuente, ritenendo definitivo l’avviso di pagamento prodromico non impugnato. Il ricorrente sostiene che l’avviso del 29/12/2015 non poteva essere considerato autonomamente impugnabile perché privo di motivazione e degli elementi richiesti dalla legge (indicazione del termine e della Commissione competente) e non rientrantetra gli atti tassativamente impugnabili dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992. 2.1. La mancata impugnazione dell’avviso non precludeva la contestazione della pretesa nel merito, che doveva essere esercitata contro l’ingiunzione di pagamento, primo atto esecutivo e titolo legittimante la riscossione coattiva. Secondo il ricorrente, la CTR ha quindi errato giuridicamente nel considerare inammissibili le contestazioni di merito basandosi su un atto privo dei requisiti per essere considerato definitivo.

3. Il motivo merita accoglimento. 3.1. Questa Corte ha già affermato che l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa, il quale non determina alcuna preclusione in ordine alla impugnazione successiva dell’atto impositivo o impo-esattivo tipico: In tema di contributi di bonifica, l'omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa (Cass. 25/06/2025, n. 17120 (Rv.675491 - 01)). 3.2. Ne consegue che la CTR ha malgovernato il principio in analisi, ritenendo che la mancata impugnazione dell’avviso/sollecito di pagamento comportasse la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa. 3.3. Il motivo è conseguentemente fondato.

4. In conclusione, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa comp