Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32233/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax commission ruling on mandatory payment notice for land reclamation contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32233/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reinstate a payment order for land reclamation contributions. The taxpayer argued that the preliminary payment notice was merely advisory and did not trigger a mandatory appeal period, whereas the Commission treated it as an enforceable act. The Court ruled that such notices are optional to appeal and do not preclude contesting the underlying tax liability, thereby overturning the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 Legge Regionale Puglia n. 4/2012; Art. 19 D.Lgs. 546/1992: The failure to appeal a preliminary payment notice for land reclamation contributions does not consolidate the tax claim, as such notices are optional to challenge and do not bar subsequent merit-based appeals against the final imposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
land reclamation contributions payment notice appeal tax liability contestation procedural preclusion regional tax law riscossione di prestazione decisione di contribuzione provvisoria esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 della Legge Regionale della Puglia n. 4/2012
630, previsto dall’art. 17 della Legge Regionale della Puglia n. 4/2012, per un importo pari ad euro 355,32 preteso dal Consorzio Speciale per la bonifica dell’Arneo (oggi Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia).
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
546, art. 19 e dell’art.
Art. 21 del R.D. 215/1933
19 e dell’art. 21 del RD 215/1933, in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., c.
art. 360 c.p
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., c.
art. 2697 c.c
art. 111 della Costituzione
546/1992, dell’art.132 c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione.
art. 115 c.p
Poiché tale atto non è mai stato prodotto in giudizio dal Consorzio, su cui gravava l’onere della prova, la sentenza violerebbe l’art. 115 c.p.c., in quanto basata su un ragionamento privo di riscontro documentale.
art. 112 c.p
4 per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 132 c.p
e dell’art. 132 c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25/06/2025, n. 17120
atipico) ad impugnazione facoltativa (Cass. 25/06/2025, n. 17120 (Rv.675491 - 01)).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5554/2023 R.G. proposto da MANCINI FELICIA, con l’avvocato BIANCO MARICA (BNCMRC80P70H096Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TANZARELLA FRANCESCO (TNZFNC59B10A662X) -ricorrente- contro CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO (ORA CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA), SOGET SPA -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglia, sede di LECCE n.2083/2022 depositata i l 25/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 01777612, notificata il 14.07.2016, emessa dal concessionario SO.GET. s.p.a. per il pagamento relativo all’anno 2014 del contributo di bonifica cod. 630, previsto dall’art. 17 della Legge Regionale della Puglia n. 4/2012, per un importo pari ad euro 355,32 preteso dal Consorzio Speciale per la bonifica dell’Arneo (oggi Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia).

2. Con sentenza n. 3915/20174, depositata il 27/12/2017 , la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto, ha annullato l’ingiunzione di pagamento impugnata, compensando le spese di lite.

3. Il Consorzio ha interposto appello.

4. La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha accolto il gravame, respingendo le eccezioni preliminari della contribuente e confermando la legittimazione del Consorzio ad agire in giudizio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, una volta divenuto definitivo l’avviso di pagamento per mancata impugnazione nei termini, l’ingiunzione costituisce una mera intimazione esecutiva e può essere contestata solo per vizi propri,non per questioni di merito. Poiché l’avviso prodromico non era stato opposto nei termini, la CTR ha indi accolto l’appello del Consorzio e riformato la sentenza di primo grado.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.

6. Le parti intimatenon hanno depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4, per violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonché per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art.132 c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione. 1.1. La CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il ricorso: la decisione si fonderebbe su un presupposto probatorio mai dimostrato, ossia l’esistenza e la regolare notifica di un avviso/sollecito di pagamento considerato atto impositivo autonomamente impugnabile.

Poiché tale atto non è mai stato prodotto in giudizio dal Consorzio, su cui gravava l’onere della prova, la sentenza violerebbe l’art. 115 c.p.c., in quanto basata su un ragionamento privo di riscontro documentale. La motivazione della CTR sarebbe dunque solo apparente, perché l’assenza dell’atto impedisce qualsiasi verifica della correttezza della qualificazione giuridica attribuita e rende l’iterlogico- argomentativo astratto e non controllabile. 1.2. Il motivo va rigettato. 1.3. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023). 1.4. Nel caso di specie la CTR, nel proprio ragionamento, ha soddisfatto il c.d. minimo costituzionale, affrontando le questioni dedotte, che vanno lette non solo nella loro consequenzialitàlogica, ma anche alla luce delle affermazioni rese in premessae della ricostruzione del fatto. 1.5.

Ne consegue il rigetto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contestala nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c.. 2.1. In sintesi, il motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la CTR, dichiarando inammissibile il ricorso per mancata impugnazione dell’atto prodromico, ha omesso di esaminare l’eccezione con cui la contribuente aveva evidenziato che l’ingiunzione impugnata riportava espressamente la possibilità di ricorrere nel merito contro l’ente creditore. Tale omissione renderebbe la motivazione viziata ed illogica, in quanto la CTR non ha chiarito la contraddizione tra la presunta definitività dell’avviso/sollecito e il contenuto dell’ingiunzione che riconosceva invece la facoltà di contestare nel merito l’imposizione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e dell’art. 21 del RD 215/1933, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. 3.1. Si censura l’errore della CTR nell’aver ritenuto che la mancata impugnazione dell’avviso/sollecito di pagamento comportasse la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa. La ricorrente evidenzia che tale atto non rientra tra quelli obbligatoriamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, essendo un atto meramente esortativo e non impositivo, la cui impugnazione può costituire una facoltà ma mai un obbligo.

La CTR avrebbe inoltre errato nell’assimilarlo ad un avviso di accertamento o liquidazione senza che l’atto fosse stato prodotto e provato in giudizio. 3.2. In materia di contributi consortili, la legge prevede la riscossione diretta mediante cartella o ingiunzione, sicché nel caso concreto l’ingiunzione notificata costituiva il primo atto effettivamente impugnabile. A conferma, lo stesso provvedimento indicava espressamente la possibilità di ricorso anche nel merito, che la contribuente ha esercitato nei termini. La decisione impugnata è quindi contestata per aver applicato in modo distorto la normativa, trasformando una facoltà di tutela in un onere e negando l’accesso al merito della controversia.

4. Per il principio della ragione più liquida deve essere analizzato per primo il motivo n. 3. 4.1. Essomerita accoglimento. Questa Corte ha già affermato che l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa, il quale non determina alcuna preclusione in ordine alla impugnazione successiva dell’atto impositivo o impo-esattivo tipico: In tema di contributi di bonifica, l'omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa (Cass. 25/06/2025, n. 17120 (Rv.675491 - 01)). 4.2.

Ne consegue che la CTR ha malgovernato il principio in analisi, ritenendo che la mancata impugnazione dell’avviso/sollecito di pagamento comportasse la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa. 4.3. Ne consegue l’accoglimento del motivo n. 3. 4.4. Alla luce dell’esito del motivo di ricorso n. 3 la censura di cui al motivo n. 2 può ritenersi assorbita.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, essendo fondata la censura n. 3, assorbita la seconda e rigettata la prima, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di gi