Court declares process extinguished due to tax debt settlement under the 2022 simplified payment scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the taxpayer's adherence to the simplified payment scheme for tax debts. The parties argued over the validity of the debt acknowledgment and the finality of the settlement under the new legislation. The court ruled that the statutory definition of the debt automatically terminates the litigation and renders prior judgments ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The court declares that adherence to the simplified payment scheme for tax debts automatically extinguishes the judicial process and renders prior judgments ineffective.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25993/2020 R.G. proposto da: OTTAVIANI STEFANO RENATO e OTTAVIANI ROBERTO, rappresentati e difesi da gli avvocatiFLAMINIA FERRUCCI, MAURIZIO BAZZOLI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANAn. 157/ 04/ 2020 depositata il 06/02/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/12/2025 La