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Ordinanza Interlocutoria — n. 32200/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 32200/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32200/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 43/2021, pronunciata in data 14.12.2020 in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva integralmente l’impugnazione proposta dal contribuente Karim Abdelmaid avverso l’intimazione di pagamento n. 11320179005627014000 del Numero registro generale 20176/2021 Numero sezionale 7219/2025 Numero di raccolta generale 32200/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 17.10.2017, per il complessivo importo di € 1.569,16, in relazione a 3 cartelle di pagamento e dichiarava integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.

Regesto Legislator

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art. 96 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 32200/2025 — snciv · Corte di Cassazione: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n.3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lvo n. 546/1992, 91, 92 e 96 c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e il difetto di motivazione, ex art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite ad alla omessa condanna di AdER al pagamento delle spese e dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, come da note spese allegate, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo resistito in giudizio in mala fede.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente detrazioni e rimborsi computo dei contributi calcolo e tasso di rimborso deducibilità delle spese riscossione di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 96 c.p
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELO MATTEO SOCCI Presidente LIBERATO PAOLITTO Consigliere FABIO DI PISA Consigliere Rel. GIUSEPPE LO SARDO Consigliere ANDREA PENTA Consigliere Oggetto: *TRIBUTI REGIONALI Ud.28/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20176/2021 R.G. proposto da: KARIM ABDELMAID, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MUSACCHIO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIAn. 43/2021 depositata il 08/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 43/2021, pronunciata in data 14.12.2020 in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva integralmente l’impugnazione proposta dal contribuente Karim Abdelmaid avverso l’intimazione di pagamento n. 11320179005627014000 del Numero registro generale 20176/2021 Numero sezionale 7219/2025 Numero di raccolta generale 32200/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 17.10.2017, per il complessivo importo di € 1.569,16, in relazione a 3 cartelle di pagamento e dichiarava integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.

2. Karim Abdelmaid propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n.3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lvo n. 546/1992, 91, 92 e 96 c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e il difetto di motivazione, ex art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite ad alla omessa condanna di AdER al pagamento delle spese e dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, come da note spese allegate, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo resistito in giudizio in mala fede.

2. In via preliminare va rilevata l’invalidità della notificazione del ricorso per cassazione ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, già patrocinata da un avvocato del libero foro nel grado di appello, in quanto è stata depositata dal ricorrente unicamente la documentazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso il suo difensore in appello, l’Avv. Francesco Carrea del foro di Milano anziché all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (in proposito, vedi Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 dell’8/06/2021, Rv. 661509-02 nonché Cass.25639/2024 e Cass. 27976/2020). 2.1. È necessario, quindi, ordinare la rinnovazione della notificazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata. Numero registro generale 20176/2021 Numero sezionale 7219/2025 Numero di raccolta generale 32200/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 28 ottobre 2025 Il Presidente (ANGELO MATTEO SOCCI) Numero registro generale 20176/2021 Numero sezionale 7219/2025 Numero di raccolta generale 32200/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Numero registro generale 20176/2021 Numero sezionale 7219/2025 Numero di raccolta generale 32200/2025 Data pubblicazione 10/12/2025