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Ordinanza Interlocutoria — n. 32153/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders remand to join tax revocation appeals with pending cassation appeal regarding Irap credit restitution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32153/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order remanding the case to join it with three other pending tax revocation appeals. The taxpayer sought restitution of an Irap credit, which the tax agency denied based on prescription, but the Regional Tax Commission later ordered restitution after finding the assignment resolution interrupted the limitation period. The court decided to remand because the outcome of the revocation appeals regarding the lower court's decisions would be decisive for the main cassation appeal, necessitating a procedural consolidation under Article 335 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; Art. 64 d.lgs. 546/1992; Art. 395 n.4 c.p.c.: When distinct appeals for revocation and cassation concern the same underlying judgments, the court must order a remand to join the proceedings if the result of the revocation appeals is decisive for the cassation appeal.

Parole chiave

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tax revocation appeals procedural consolidation Irap credit restitution limitation period interruption remand to join retrocessione di credito soddisfacimento del credito rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. civ.
Ciò in quanto, nonostante si tratti di ricorsi aventi ad oggetto distinti provvedimenti, la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod.
Art. 64 d.lgs. n. 546/1992
Art. 395 n.4 c.p.c.
art. 1219 c.c
In particolare, la CTR, pur non ritenendo la cessione del credito un atto avente contenuto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., e dunque non idoneo ad interrompere la prescrizione, ravvisava tuttavia tale natura nella successiva comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione del credito.
artt. 64 d.lgs. n. 546/1992
133/2020, 134/2020, 135/2020 sono state oggetto di tre ulteriori distinti giudiziper revocazione ai sensi degli artt. 64 d.lgs. n. 546/1992 e 395 n.4 c.p.c.
art. 335 cod. proc. civ
Ciò in quanto, nonostante si tratti di ricorsi aventi ad oggetto distinti provvedimenti, la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 1997, n. 10933
Cass. 06/07/2022, n. 21315
10933, Cass. 06/07/2022, n. 21315).
Cass. 22/11/2024, n. 30184
Cass. 22/11/2024, n. 30184).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27978/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, con l’avvocato Vittorio Giordano -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.133/2019 depositata i l 30/01/2020 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere dal ConsigliereGian Paolo Macagno. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.

Alessandro Pepe, che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per riunione ai ricorsi connessi. Uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso e l’Avv. Vittorio Giordanoper la parte contribuente. FATTI DI CAUSA 1. Nella dichiarazione presentata a mezzo Modello Unico SC/2002 per il 2001 in data 29.10.2002 Unicredit S.p.A. esponeva al quadro RX un credito Irap ammontante a d euro 3.227.283,00 di cui chiedeva contestualmente il rimborso. 1.1. Il successivo 12.05.2009, l’istituto bancario notificava all’Ufficio di Genova 1 dell’Agenzia delle Entrate atto di cessione del suddetto credito in favore della Société Générale SA. 1.2.

Successivamente, in data 24.01.2012, veniva notificata all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del richiamato atto di cessione, per sopravvenuto verificarsi di una condizione risolutiva espressa. 1.3. Infine, in data 14.06.2013, UniCredit S.p.A. inviava all’Agenzia delle Entrate una “Istanza di sollecito del rimborso” con cui chiedeva la restituzione della somma di euro3.227.283,00, oltre interessi.

2. Con provvedimento Prot. 2013/145651 notificato il 20.08.2013, l’Agenzia delle Entrate comunicava il rigetto della domanda di restituzione, atteso l’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione ex art.2946 c.c., spirato il precedente 01.05.2013.

3. L’istituto bancario impugnava il diniego di rimborso, con ricorso che veniva rigettato dalla adita Commissione tributaria provinciale di Genova. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello di UniCredit SPA, annullava il provvedimento di diniego e condannava l’Amministrazione finanziaria al rimborso. In particolare, la CTR, pur non ritenendo la cessione del credito un atto avente contenuto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., e dunque non idoneo ad interrompere la prescrizione, ravvisava tuttavia tale natura nella successiva comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione del credito.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da unico motivo.

5. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

6. Successivamente, la società contribuente ha depositato istanza di riunione del presente ricorso ai ricorsi nn. RG 27935/2020, 27976/2020e 12166/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’ istanza di riunione depositata in data 4/08/2025, la società contribuente ha espostoche: - questa Corte di c assazione ha fissato per il giorno 19 novembre 2025 pubblica udienza per la discussione dei ricorsi con N.R.G. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020; - i ricorsi hanno ad oggetto il giudizio per la cassazione delle sentenze nn. 133/2020, 134/2020 e 135/2020, pronunciate dalla Commissione tributaria r egionale della Liguria il 24 ottobre 2019 e depositate il 30 gennaio 2020, all’esito dei giudizi aventi, rispettivamente, n n. di R.G.A. 1746/2015, R.G.A. 1747/2015 e R.G.A. 1748/2015; - nelle more dei tre giudizi pendenti in c assazione, le sentenze nn. 133/2020, 134/2020, 135/2020 sono state oggetto di tre ulteriori distinti giudiziper revocazione ai sensi degli artt. 64 d.lgs. n. 546/1992 e 395 n.4 c.p.c. dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, all’esito dei quali, con la sentenza n. 788/2023, che ha riunito i giudizi, i giudici hanno accolto i ricorsi per revocazione proposti dall’Agenzia delle Entrate; - la sentenza n. 788/2023 è stata a sua volta oggetto di ricorso per Cassazione presentato dall’odierna ricorrente, il cui giudizio risulta ad oggi ancora pendente con R.G.R. 12166/2024, non essendo ancora stata fissata la data per la discussione dell’udienza.

2. Tanto premesso, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine della riunione con il giudizio RG 12166/2024, vertente sull’impugnazione della sentenza n. 788/23 che ha pronunciato, accogliendoli, sui ricorsi separati, poi riuniti, proposti dall’Agenzia delle entrate per la revocazione delle tre sentenze menzionate.

3. Ciò in quanto, nonostante si tratti di ricorsi aventi ad oggetto distinti provvedimenti, la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. Sez. U.1997, n. 10933, Cass. 06/07/2022, n. 21315). Inoltre, potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, quest'ultimo deve essere esaminato con precedenza (cfr. Cass. 22/11/2024, n. 30184). P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, per riunione co