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Ordinanza — n. 32145/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32145/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32145/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con studio in Nola (NA), ove è elettivamente domiciliat a (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: gianluca.delorenzo@pec - avvocatinola.it), giusta procura in allegato ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove è per legge domiciliata (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 24 marzo 2023, n. 2038/8/2023;

Regesto Legislator

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art. 111 Cost; Ordinanza — n. 32145/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità sembra propendere per questa interpretazione. Ci si riferisce in particolare a Cass.32969/18, secondo cui “I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto nel qual caso l'imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett.

Parole chiave

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dazi doganali non pagati arretrati d'imposta arretrati di salario tassa di monopolio canoni non corrisposti differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
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Testo completo

con studio in Nola (NA), ove è elettivamente domiciliat a (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: gianluca.delorenzo@pec - avvocatinola.it), giusta procura in allegato ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove è per legge domiciliata (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 24 marzo 2023, n. 2038/8/2023;

IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO ALTERNATIVITÀ IVA/REGISTRO SPESE DEI GIUDIZI DI MERITO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del26 novembre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATOCHE: 1.La “ M ery S.r.l. ” ha proposto ricorso pe r la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 24 marzo 2023, n. 2038/8/2023, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 2019/001/DI/000001093/0/001 da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificato il 5 febbraio 2021, per l’imposta di registro nella misura di € 400,00 sul decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Nola il 9 maggio 2019, n. 1093/2019, col quale era stato ingiunto a Dario Arrighi il pagamento della somma di € 157.559,34, con i relativi accessori, a favore della “Mery S.r.l.” in dipendenza di plurime forniture di capi di abbigliamento (come da fatture allegate), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della “Mery S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’8 novembre 2021, n. 12040/3/2021, con co ndanna alla rifusione d elle spese giudizialinella misura di € 800,00 per il primo grado e di € 1.000,00 per il secondo grado.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prim e cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente, escludendo il denunciato vizio di motivazione dell’atto impositivo, ma affermando che nulla doveva essere chiesto in tema di IVA essendo in contestazione solo il mancato pagamento a fronte del quale era stato chiesto e concesso il decreto ingiuntivo, per cui l’imposta di registro doveva essere liquidata una sola volta in misura fissa– sul rilievo che: « (…) l’atto enunciato, infatti, è il contratto, anche se verbale, di fornitura delle merci pagate con le fatture comprovanti il credito della “MERY Srl” (e, naturalmente, il debito della “Impresa individuale Arrighi Dario”, citata nel giudizio civile).

Infatti, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al T.U.-Legge di registro 131/1986, tutti gli atti, pubblici o privati, aventi contenuto economico sono assoggettati ad obbligo di registrazione, ed in termine fisso, cioè entro un certo periodo di tempo dalla formazione o sottoscrizione (il primo caso vale per gli accordi verbali); e sulla base dell’art. 7 della stessa Tariffa, anche gli atti giudiziari sono soggetti a tassazione in termine fisso, la cui liquidazione (cioè la determinazione dell’imposta dovuta) è effettuata tenendo conto dell’intero contenuto della stessa, cioè di tutto quello che è contenuto nella decisione giudiziale (quindi, anche l’eventuale presenza di altri accordi, scritti o verbali, aventi comunque contenuto economico).

Del resto, il contratto è richiamato nel ricorso per Decreto ingiuntivo presentato innanzi al Tribunale di Nola, ove, nel descrivere le ragioni per le quali veniva richiesta la condanna al pagamento delle fatture insolute, la società, parte attrice anche nel giudizio civile, faceva riferimento all’accordo intercorso fra ledue attività commerciali di fornitura di merci. Non siamo, dunque, in presenza di ricognizione di debito, soprattutto in considerazione del fatto che la parte convenuta nel giudizio civile, non ha affatto ammesso, l’esistenza di alcun debito; ma siamo in presenza di decisione giudiziale fondata sull’esistenza di accordo verbale ‘a contenuto economico’, tanto è vero che, a causa di esso, sono state emesse delle fatture poi andate insolute e ne veniva imposto il pagamento alla parte convenuta/debitrice.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità sembra propendere per questa interpretazione. Ci si riferisce in particolare a Cass.32969/18, secondo cui “I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto nel qual caso l'imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett.

e) del citato art. 8”».

3. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo (contraddistinto con la lettera “ A ”) , si denuncia violazione dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente trascurato dal giudice di appello che «il contratto verbale enunciato nel procedimento monitorio cessava ogni suo effetto in virtù dell’emissione del decreto ingiuntivo». 1.2 Con il secondo motivo (contraddistinto con la lettera “B”), si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché del d.m. 18 settembre 2014, n. 55, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state erroneamente liquidate dal giudice di appello le spese giudiziali in misura eccessiva rispetto al valore della controversia.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Non vi è stata alcuna duplicazione dell’imposta di registro, giacché l’art. 22, comma 1,del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, comporta che la tassazione investa sia l’atto enunciante (cioè, il decreto ingiuntivo) sia l’atto enunciato ( cioè, il contratto verbale), non rilevando che la soggezione ad IVA delle prestazioni eseguite nell’ambito della fornitura comporti l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sia per l’atto negoziale siaper l’atto giudiziario (in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 2.2 Né si può sostenere che l’emanazione del decreto ingiuntivo comporti di per sé l a cessazione degli effetti derivanti dal contratto verbale, essendo stata esercitata in sede monitoria un’azione di adempimento contrattuale per il pagamento dei corrispettivi dovuti per le merci fornite, sulla base del riconoscimento del relativo debito da parte del contraente obbligato.

3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 La censura investe la liquidazione delle spese per i giudizi di merito, che -secondo la ricorrente - sarebbe stata eccessiva rispetto ai parametri fissati dal d.m. 18 settembre 2014, n. 55, a fronte del valore di € 400,00 della controversia. 3.2 In verità, anche tenendo conto della maggiorazione del 50% per il procedimento di mediazione (art. 12, co mma 2 - septies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ) , la liquidazione delle spese di secondo grado eccede l’importo indicato nella nota spese allegata al fascicolo dell’amministrazione finanziaria (nella misura di € 510,60). 3.3 Altrettanto può ripetersi per le spese di primo grado, considerandol’importo medio (pari ad € 662,40) dei parametri fissati dal d.m. 18 settembre 2014, n. 55,in relazione al valore della controversia, con la maggiorazione del 50% per il procedimento di mediazione (art. 12, comma 2 - septies , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)e la decurtazione del 20% per l’assistenza in giudizio da parte dei funzionari dell’amministrazione finanziaria (art. 15, comma 12- sexies , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3.4 Pertanto, la liquidazione delle spese per i giudizi di merito deve essere ricondotta ad un ammontare non superiore al limite medio delle tabelle ministeriali (e, comunque, non superiore all’ammontare della nota spese).

E tanto è consentito anche al giudice di legittimità sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantumdella liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sésvolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito exart. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante:

Cass., Sez. Lav., 24maggio 2021, n. 14199; Cass. Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).

4. D unque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo motivo, i l ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto;non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la riliquidazione in minusdelle spese dei giudizi di merito in favore dell’amministrazione finanziaria ed a carico della contribuente nella misura di € 510,60 per compensi del primo grado e di € 662,40 per compensi del secondo grado, con i relativi accessori.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore de l difensor e antistatariodella parte vittoriosa, il qual e ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente alle spese dei giudizi di merito in favore della controricorrente, riliquidandole nella misura di €510,60 per compensi del primo grado e di € 662,40 per compensi del secondo grado, oltre ad oneri e accessori come per legge; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altriaccessori di legge, e distraendole in favore del difensore della ricorrente, Avv.

Gianluca De Lorenzo da Nola (NA), per dichiarato anticipo. Così deciso aRoma nell a camera di consiglio del 26 novembre 2025. IL PRESIDENTE Giacomo Maria Stalla