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Ordinanza — n. 32135/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal as alleged factual error lacks decisive impact on the tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32135/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal filed by Emerson Automation inadmissible, ruling that the alleged factual error regarding 2007 tax penalties was not decisive. The court found the lower court correctly identified the late declaration as omitted and thus penalties were due, a conclusion supported by undisputed evidence. Since the error concerned penalties never actually imposed in the contested notice, it failed to meet the strict criteria for a revocable error under Article 395 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 54 bis D.P.R. 633/1972: An alleged error of fact in a cassation judgment is inadmissible for revocation if it concerns penalties not yet imposed and therefore lacks decisive consequences on the final judgment.

Parole chiave

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revocazione ordinanza errore di fatto IVA detrazione sanzioni omissione dichiarazione Corte di Cassazione art. 395 c.p.c. inammissibilità ricorso compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
391 bis e dell'art. 395, n.
Art. 54 bis D.P.R. 633/1972
La predetta cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatico, ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020) a carico della ricorrente.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4907/2025 R.G. proposto da EMERSON AUTOMATION FLUID CONTROL PNEUMATICS ITALY S.R.L., rappresentata e difes a dagli avvocati PERITI CRISTINA (PRTCST77L52D611U) e MONTECAMOZZO LUCIA (MNTLCU66P56F205S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- Per la revocazione dell’ordinanza n. 20446/2024 della C orte di Cassazione, depositata il 23 luglio 2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini; Fatti di causa 1.

Con la sentenza n. 4791/27/15 del 09/11/2015, la C.T.R. della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 6678/41/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto da Asco Numatics Sirai s.r.l. nei confronti di una cartella di pagamento concernente I.V.A. relativa all’anno d’imposta 2008. La predetta cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatico, ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ragione della detrazione di un credito I.V.A. in presenza di dichiarazione omessa.

La CTR respingeva l’appello, evidenziando che la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa con riferimento all’anno 2007, dalla quale risultava un credito per cui l’Amministrazione finanziaria non aveva formulato alcuna contestazione; credito che, pertanto, poteva essere portato in detrazione nell’anno 2008. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e la società contribuente resisteva con controricorso.

2. Con ordinanza n. 20446 del 2024, questa Corte, in primo luogo, ha affermato che, indipendentemente dalla omissione della dichiarazione relativa all’anno 2007, il credito I.V.A. maturato per quell’anno poteva essere portato in compensazione dalla società contribuente con la dichiarazione dell’anno successivo, regolarmente presentata. Accogliendo il terzo motivo di ricorso, ha statuito che il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto il riconoscimento del credito da parte della società contribuente senza esaminare la documentazione attestante l’esistenza del credito, dovendo comunque altresì procedere a riconoscere le sanzioni per l’omessa dichiarazione.

3. La Emerson Automation Fluid Control Pneumatics Italy S.r.l. (già Asco Numatics Sirai S.r.l.) ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 primo comma n. 4 c.p.c., avverso l’ordinanza n. 20446 del 2024, chiedendone la revocazione parziale.

4. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

5. Parte ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente si osserva che il ricorso per revocazione risulta ritualmente notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 21.2.2025.

2. Orbene, la società ricorrente denuncia la sentenza impugnata per errore di fatto – consistente nell’irrogazione delle sanzioni per l’omessa dichiarazione relativa al 2007 – la cui verità è incontrastabilmente esclusa (in quanto la sanzione in questione non era stata mai irrogata) e che non era stata oggetto del giudizio. Deduce che i giudici di legittimità, avrebbero dovuto pronunciarsi unicamente sulla sanzione irrogata nella cartella di pagamento per cui è causa, pari al 30 per cento del credito non spettante indicato nella dichiarazione per il 2008, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

L’applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione relativa al 2007, ad avviso della ricorrente, rappresenta un fatto erroneamente assunto dal Collegio di legittimità, come emerge dai capi dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione parziale: “Non è dubbio, infatti, che la dichiarazione relativa all’anno 2007, in quanto tardivamente presentata, debba ritenersi omessa, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale con il primo motivo, con conseguente necessario riconoscimento delle sanzioni previste per tale omissione” (pag. 5, capo 2.3, prima statuizione), e che − “In ogni caso, la CTR avrebbe dovuto riconoscere le sanzioni per l’omessa dichiarazione, senza procedere all’annullamento sic et simpliciter dell’avviso di accertamento” (pag. 6, capo 2.5.3).

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consente la revocazione della decisione assunta dalla Corte di Cassazione: «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.» 2.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (adeguatamente compendiata nella motivazione di Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, alla quale può qui intendersi operato un integrale rinvio), tale vizio si configura soltanto in presenza di una falsa percezione di elementi di fatto risultanti dagli atti di causa – una svista meramente materiale, obiettiva ed immediatamente rilevabile –del giudizio di legittimità, che abbia indotto il giudice a ritenere esistente un fatto decisivo incontestabilmente escluso, ovvero inesistente un fatto decisivo invece positivamente accertato in atti.

Resta, invece, esclusa dall’ambito del rimedio revocatorio qualsiasi censura attinente a vizi di giudizio o di diritto: l’errore di giudizio, anche se prospettato come svista di fatto, non è sindacabile in sede di revocazione. Non integra errore revocatorio la mancata considerazione di un elemento probatorio, potendo essa riflettere una scelta (implicita) di irrilevanza di quel fatto; altrimenti, il giudizio di revocazione finirebbe per trasformarsi in un nuovo gravame di merito. Tali principi, costantemente ribaditi da questa Corte (tra moltissime:

Cass. n. 9363/2018; n. 14588/2019; n. 8214/2021; n. 4456/2015; n. 22171/2010), circoscrivono rigorosamente l’ambito del vizio revocatorio. 2.3. Orbene, nel caso di specie, il denunciato errore di fatto non presenta i suddetti caratteri, atteso che l'errore denunciato non è un errore di percezione, ma di valutazione. Nell’ordinanza oggetto di revocazione, infatti, la Corte, dopo aver richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite – secondo il quale «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass.

S.U. n. 17757 del 08/09/2016) – ha affermato che « la sentenza impugnata si pone sicuramente nel solco del superiore orientamento, atteso che la CTR ha ritenuto che, indipendentemente dalla omissione della dichiarazione relativa all’anno 2007, il credito I.V.A. maturato per quell’anno potesse essere portato in compensazione dalla società contribuente con la dichiarazione dell’anno successivo, regolarmente presentata». Tanto premesso, al par. 2.3. ha precisato che «la dichiarazione relativa all’anno 2007, in quanto tardivamente presentata, debba ritenersi omessa, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale con il primo motivo, con conseguente necessario riconoscimento delle sanzioni previste per tale omissione».

La valutazione in merito alla debenza delle sanzioni, come conseguenza dell’omessa presentazione della dichiarazione nel 2007, è ulteriormente confermata dalla Corte al par. 2.5.3, laddove si afferma che: «In ogni caso, la CTR avrebbe dovuto riconoscere le sanzioni per l’omessa dichiarazione, senza procedere all’annullamento sic et simpliciter dell’avviso di accertamento». Quanto affermato dalla Corte in merito alla debenza delle sanzioni conseguenti all’omessa dichiarazione –sanzioni che la Corte ritiene dovute, senza precisare, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente che si tratti di sanzioni relative all’anno d’imposta 2007 - si traduce, pertanto, in una valutazione e non può essere ritenuto, invece, come invocato dalla ricorrente, un mero errore di percezione.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel delineare i caratteri dell'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., hanno affermato che lo stesso:

a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);

b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essere essenziale edecisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Sez.U - , Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024). 3.1. Nel caso in esame, l’errore revocatorio lamentato non presenta neppure il carattere della decisività, essendo asseritamente caduto su sanzioni (per omessa dichiarazione 2007) mai inflitte, così da non poter essere applicate (a causa dell’errore) nemmeno dal giudice di rinvio, in quanto estranee all’avviso impugnato (che si riferiva, infatti, alle sanzioni su detrazione credito 2008)e, con ciò, allo stesso giudizio. L’errore è dunque privo di conseguenze decisorie.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio. Nulla in merito alle spese di lite, atteso che l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020) a carico della ricorrente. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ult