Tax court process extinguished by simplified debt definition under L. 197/2022 and D.L. 84/2025 provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court process was declared extinguished following the simplified definition of the debt load assigned to the collection agent. The court noted that the applicant joined this simplified definition, which perfected the debt and extinguished the proceedings. Consequently, the court ruled that any payments made remain definitively acquired and non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The process is extinguished upon the simplified definition of the debt load, rendering all prior judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14330/2014 R.G. proposto da: PROGETOUR SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BASILICATA, rappresentatae difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro EQUITALIA SUD SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FALCITELLI unitamente all’avvocato FAUSTA MATTEO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BASILICATA n. 351/01/2013 depositata il 25/11/2013 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/12/2025 L