Cassation court dismisses tax seizure appeal due to automatic debt cancellation law applying retroactively.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax seizure order, ruling that a subsequent law automatically annulled small debts from 2000 to 2010. Although the taxpayer argued for procedural defects in notification, the court found the debt itself legally extinguished by the new statute. Consequently, the seizure was invalid because the underlying obligation no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.l. 119/2018; Art. 378 c.p.c.: The automatic annulment of small debts by subsequent legislation renders prior enforcement measures void, requiring the court to dismiss appeals based on procedural defects when the substantive debt is extinguished.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9709/2018 R.G. proposto da CANGEMI avv. FILIPPO, rappresentato e difeso in proprio (CNGFPP55D14G273M) -ricorrente- Contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato MAIORANA ANTONIO (MRNNTN76L20G273U) -resistente- avverso la sentenza n. 3305/09/17 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione IX, depositata il 12 settembre 2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini; Fatti di causa 1. Filippo Cangemi impugnava il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29680201200001195/000, emesso dalla SERIT Sicilia S.p.A. (oggi Riscossione Sicilia S.p.A.), con il quale gli era stato intimato il pagamento di 11 cartelle esattoriali (delle quali sette relative a rapporti tributari), deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica o, comunque, l’inesistenza o la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali.
2. La CTP di Palermo, con sentenza n. 69/03/13 accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato, in relazione alle sette cartelle relative a rapporti tributari.
3. Sull’impugnazione di Riscossione Sicilia S.p.A., la C.T.R. della Sicilia accoglieva il gravame, affermando che l’appellante, nel costituirsi per la prima volta in giudizio, aveva fornito la prova della rituale notifica delle sette cartelle esattoriali, relative al debito prodromico del fermo amministrativo impugnato.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di cinque motivi.
5. La Riscossione Sicilia S.p.A. non ha spiegato difese, nominando un difensore per la partecipazione all'udienza.
6. Parte ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione degli artt.324, 327 e 329 c.p.c., degli artt. 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2909 c.c. – eccezione di giudicato – violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.P.R. n. 602/1973”, il ricorrente ha eccepito la formazione del giudicato esterno, con riferimento alla sentenza della CTP di Palermo n. 294/2017 (passata in giudicato dopo la sentenza della C.T.R. Sicilia, oggetto del presente ricorso), che ha definitivamente accertato l’invalidità della notifica di due delle sette cartelle esattoriali prodromiche al preavviso di fermo impugnato dal contribuente.
2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo risultante per effetto della sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale) – violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.P.R. 602/1973”, si lamenta che la motivazione della sentenza impugnata risulta in contrasto con le risultanze degli atti, atteso che le copie delle relate di notifica, prodotte da Riscossione Sicilia, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice regionale, costituiscono la prova della invalidità delle notificazioni delle prodromiche cartelle esattoriali.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In particolare, il ricorrente lamenta che la “motivazione è abnorme e soltanto apparente, in quanto, apoditticamente e sbrigativamente, afferma esistenza e regolarità delle notificazioni, in assoluto contrasto con i documenti in atti e con le precise obiezioni mosse in appello dall’odierno ricorrente” (pag. 10 del ricorso).
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del combinato disposto dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo risultante per effetto della sentenza n. 258 del 2012 della Corte Costituzionale) – violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.P.R. n. 602 del 1973”, si censura la sentenza impugnata per avere il giudice regionale ritenuto validamente effettuate le notifiche, nonostante le stesse presentino vizi ed o4 5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2709 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.P.R. n. 602 del 1973”, il ricorrente lamenta che le copie ritenute “autentiche” dalla CTR non possono essere ritenute tali perché prive dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.
6. In pendenza di giudizio è stata emanata, così come dedotto dalla difesa di parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 - c.d. decreto fiscale -). Detta norma, al comma 1, prevede che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015». 6.1.
La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico. Il debito in esame, relativo a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2002, rientra nello stralcio, posto che il valore è, per ciascuna cartella, inferiore a mille euro (cfr. all. 2 al ricorso in Cassazione). 6.2. L’annullamento ex lege dei debiti di cui alle cartelle di pagamento in forza delle quali è stato emesso il preavviso di fermo qui impugnato porta all’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente (rendendo così irrilevante l’esame dei motivi formulati in questa sede). 6.3.
Stante l’esito della lite (e l’accoglimento del ricorso del contribuente in ragione dell’approvazione di una legge sopravvenuta al deposito del ricorso), le spese dell’intero giudizio vanno compensate. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ed accoglie il ricorso ori