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Ordinanza — n. 32081/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax collection appeal for specific invoices under debt cancellation law while dismissing the rest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32081/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax collection agency's appeal against a regional tax commission decision regarding administrative seizure notices. The court found the seizure notices legally flawed for specific invoices because they lacked clear identification of the underlying credit nature, violating administrative law principles. Consequently, the court quashed the lower court's judgment for those specific debts but dismissed the taxpayer's broader appeal, ruling that the remaining invoices were validly seized.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 25 D.P.R. 602/1973: An administrative seizure notice is defective if it fails to explicitly indicate the nature of the underlying credit, even when the supporting tax notices are identified by number, as this lack of clarity violates the principle of adequate motivation required for legal certainty.

Parole chiave

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administrative seizure notice tax collection debt adequate motivation underlying credit nature debt cancellation law tax commission decision procedural defect sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Relativamente alle rimanenti cartelle, c on il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 3, Law no. 241 of August 7, 1990
Relativamente alle rimanenti cartelle, c on il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 7, Law no. 212 of July 27, 2000
Art. 25, D.P.R. no. 602 of 1973

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 27504/2024
Cass. nn. 27504/2024, 22018/2017).
Cass. nn. 22018/2017
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 7801-2019proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avvocato NICOLA IACOPINO giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- CALABRESE MARIA TERESA COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Sindacopro tempore CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATODI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenz a n. 5383/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA , depositat a il 4. 12 .20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Riscossione Sicilia S.p.A.propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Siciliaaveva respinto l'appello avverso la sentenza n.345/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Messina in accoglimento del ricorso proposto da Maria Teresa Calabrese avverso preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali.

Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione;la contribuente, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Messina sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Preliminarmente va dato atto che, nelle more del giudizio di merito , è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex legedei debiti - fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 -posti in riscossione nel periodo 2000/2010. 1.2.

Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (..)». 1.3.

L a fattispecie in esame, come confermato dall’Agente della riscossione (cfr. pag. 7ricorso), rientra parzialmente in detta previsione dato che il debito del contribuente relativo a parte delle cartelle impugnate, oggetto di ricorso per cassazione (e precisamente tutte quelle sottese al preavviso di fermo impugnato, ad eccezione di quelle contraddistinte ai nn. 29520030009250420000 e 29520050002958730000) è inferiore ad Euro 1.000,00 ed è relativo ad annualità comprese tra l’anno 2000 e l’anno 2010. 1.4. In conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta relativa alle suddette cartelle ed alpreavviso di fermo amministrativo,e della conseguente parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2.1.

Relativamente alle rimanenti cartelle, c on il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 ), c.p.c., violazione degli artt. 3 legge 7.8.1990 n. 241 e 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la Commissione tributaria regionaleritenuto illegittimo il fermo in quanto privo dell’indicazione della natura dei crediti ad esso sottesi, pur recando l’indicazione delle prodromiche cartelle esattoriali. 2.2. La doglianza è fondata. 2.3 I l vizio di motivazione del preavviso di fermo di beni mobili , per come èdedotto in ricorso, si riduce alla mancata indicazione della natura dei crediti ad esso sottesi, un elemento non decisivo, perché non è controverso il fatto che le cartelle sono esattamente identificate attraverso il numero, e non è contestato che queste rispettino la previsione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quali atti per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, siano state predisposte secondo l'apposito modello approvato con specifico decreto ministeriale. 2.4.

Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale è, invero, correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. Cass. nn. 27504/2024, 22018/2017).

3. Il ricorso,relativamente alle cartelle nn. 29520030009250420000 e 29520050002958730000, va dunque accolto, quanto al primo motivo (assorbito il secondo motivo, con cui si lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbiaaccoltol’appello pur avendo accertato la rituale notifica delle cartelle impugnate), con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

4. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo del la contribuente.

5. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito, con condanna della contribuente, rimasta intimata, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo, compensando le spese con le rimanenti parti, stante la comunanza d’interesse con la parte ricorrente. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle nn. 29520030009250420000 e 29520050002958730000ed alrelativo preavviso di fermo amministrativo; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del la contribuente;dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle rimanenti cartelle esattorialied al relativo preavviso di fermo amministrativo; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la contribuenteal pagamento delle spese di questo giudizio che liquida a favore di parte ricorrente in Euro 4.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie,IVA e C PA come per legge .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutas