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Ordinanza Interlocutoria — n. 32079/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid notification requiring renewal to the new tax collection agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32079/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal because the notification to Equitalia Sud S.p.A. was invalid under Supreme Court precedent. The appellant argued for the appeal's validity, while Equitalia was the opposing party. The court ordered the notification renewed to the successor agency, Agenzia delle Entrate-Riscossione, and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 1 d.l. n. 193/2016: Invalid notification to a dissolved entity requires renewal to the successor agency to cure the nullity and ensure proper service.

Parole chiave

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invalid notification successor agency cassation appeal tax collection service of process ritiro della domanda di revisione opposizione al precetto esecutivo censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 1 d.l. n. 193 del 2016
(soppressa dall'art. 1 d.l. n. 193 del 2016, che ha disposto la successione ad essa di Agenzia delle Entrate-Riscossione) presso il procuratore che aveva rappresentato l'agente della riscossione nel secondo grado di giudizio; 1.2.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845/2021
le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845/2021; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911/2021
4845/2021; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911/2021)hanno affermato che la predetta notificazione è invalida, in quanto «eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione ...(ma)...tale invalidità ...
Cass., Sez. U, n. 40770/2021
Sez. U, n. 4845/2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 27162-2018proposto da: RUBINO GAETANA, rappresentat a e difes a dall'Avvocato MARIA CRISTINA PINTOgiusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 1620/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a il 21.2 .20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Gaetana Rubino propone ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n.5261/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile i l ricorso proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e prodromiche cartelle esattoriali;

Equitalia Sud S.p.A. è rimasta intimata; laricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1.il ricorso per cassazione risulta notificato, in data 18/9/2018, ad Equitalia Sud S.p.A. (soppressa dall'art. 1 d.l. n. 193 del 2016, che ha disposto la successione ad essa di Agenzia delle Entrate-Riscossione) presso il procuratore che aveva rappresentato l'agente della riscossione nel secondo grado di giudizio; 1.2. le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845/2021; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911/2021)hanno affermato che la predetta notificazione è invalida, in quanto «eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione ...(ma)...tale invalidità ... integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»; 1.3. occorre quindi disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso, con le modalità di cui alla citata giurisprudenza (Cass., Sez.

U, n. 4845/2021; conf. Cass. n. 40770/2021) P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine di 90 (novanta)giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione,