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Ordinanza — n. 32076/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of standing because the tax agency's lawyer lacked a valid special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32076/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the defending lawyer lacked a valid special power of attorney. The agency relied on a private lawyer without a specific, motivated internal decision to deviate from the mandatory state bar representation required for such cases. The court ruled that this defect invalidates the lawyer's mandate and the agency's standing in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933; Art. 4, comma 4, del Regolamento di amministrazione dell'AdER: The special power of attorney granted to a private lawyer by the Revenue Agency is invalid without a specific, motivated internal decision, rendering the agency's procedural standing null.

Parole chiave

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special power of attorney Revenue Agency standing state bar representation procedural defect invalid mandate Cassation appeal internal deliberation ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 4, comma 4, del Regolamento di amministrazione dell'AdER
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 30008/2019 delle Sezioni Unite
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 11668-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati SERAFINA VITALE e VITO DONATIELLO giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro MILAZZO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’Avvocato PASQUALE GATTI giusta procura speciale alle liti in atti -controricorrente- avverso la sentenza n. 8507/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello di Antonino Milazzo avverso la sentenza n. 17567/2015, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso due estratti di ruolo, afferenti cartelle esattoriali relative a tasse automobilistiche, tasse di registro bollo e demanio.

Il contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, rileva l’inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem. 1.2. Tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008/2019) secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità». 1.3.

La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra ADER ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso» (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente. 1.4.

Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di ADER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro». 1.5. Come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.). 1.6.

Derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato, dunque, all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. 1.7. Nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi. 1.8.

Ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quanto Avvocato del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore. 1.9. Il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale.

2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso nonché il sopravvenire del su indicato indirizzo interpretativo, è opportuno compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modali