Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Danilo Bissanti against the tax court's decision to extinguish the proceedings. The lower court ruled that the tax dispute was definitively resolved following an administrative act by the Revenue Agency, which documented the regular conclusion of the case under specific legislative provisions. Consequently, the court held that the procedural extinction was legally sound and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: When an administrative act by the Revenue Agency documents the regular conclusion of a tax dispute, the judicial proceedings are extinguished, and the appeal against such extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26498/2022 R.G. proposto da: BISSANTI DANILO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MEINERI unitamente all’avvocato GIANPAOLO RIZZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA, rappresentate e difesedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIB.della LOMBARDIA n.1186/ 08/ 2022 depositata il 28/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/12/2025 La Presiden