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Ordinanza — n. 31979/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for lack of proof regarding oral subcontract contracts and reverse charge application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Salvatore Mesoraca's appeal against the Regional Tax Court's rejection of his tax audit challenges. The court found that the taxpayer failed to provide written evidence proving the existence of subcontracting contracts or the validity of the reverse charge mechanism, relying instead on oral agreements and unproven claims of total evaders. Consequently, the court upheld the lower courts' decision that the tax authority's findings were legally sound and the taxpayer bore the burden of proof which he could not meet.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96, co. 3 e 4 c.p.c.: The court may reject an appeal in summary proceedings when the appellant fails to meet the burden of proof regarding the existence of oral contracts or specific tax regimes, thereby confirming the lower court's evaluation and imposing procedural sanctions for abuse of defense rights.

Parole chiave

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tax audit dismissal oral contract validity reverse charge regime burden of proof abuse of defense rights summary dismissal subcontracting evidence pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
In giudizio è stata altresì depositata proposta di definizione anticipata (PDA) ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 96, co. 3 e 4 c.p.c.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co.
D.Lgs. n. 149 del 2022
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore imp
art. 380-bis c.p
In giudizio è stata altresì depositata proposta di definizione anticipata (PDA) ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 384 c.p
La censura sollevata dal ricorrente, incentrata sulla presunta violazione dell’art. 384 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
L’art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540
Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195
Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16134/2024 R.G. proposto da MESORACA SALVATORE, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA VIA GUSTAVO MODENA 23, presso lo studio dell’avvocato PITTONE MARZIA (PTTMRZ72C66L483F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.32/2024 depositata i l 19/01/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La controversia origina da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia nei confronti della ditta individuale di Salvatore Mesoraca, relativa agli anni d’imposta 2009–2012. A seguito della verifica, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia –ha emesso quattro avvisi di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA, contestando: omessa conservazione, registrazione e sottrazione alla contabilità di fatture emesse nei confronti della Edilappalto; utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, provenienti da soggetti cessati o evasori totali; applicazione impropria del meccanismo del reverse charge, in assenza di contratti di subappalto formalmente stipulati; irregolare tenuta della contabilità.

Un atto di contestazione per sanzioni pari a € 2.322,00 è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che rigettava i ricorsi con sentenza n. 306/2016, ritenendo fondata la pretesa erariale e legittima l’applicazione del raddoppio dei termini per l’anno 2009, in presenza di condotte penalmente rilevanti. In appello, la CTR dell’Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado con sentenza n. 866/2020, ritenendo sufficiente l’obbligo di denuncia penale per giustificare il raddoppio dei termini e negando la validità del reverse charge per mancanza di prova scritta del contratto di subappalto.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33702/2022, rigettava il primo motivo e accoglieva il secondo, affermando che il contratto di subappalto può essere stipulato anche oralmente o per facta concludentia, non essendo richiesta la forma scritta. A seguito della cassazione con rinvio, il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che con sentenza n. 32/2023 rigettava nuovamente l’appello, confermando la decisione di primo grado.

La Corte rilevava l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l’effettiva esistenza dei contratti e la legittimità del reverse charge, nonché la persistente inattendibilità della contabilità del contribuente. Il nuovo ricorso per cassazione del contribuente è affidato a un solo motivo ed illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, sostenendo la correttezza della decisione impugnata e la legittimità della pretesa fiscale. In giudizio è stata altresì depositata proposta di definizione anticipata (PDA) ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.384 c.p.c., in relazione al giudizio di rinvio. Il ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia- Romagna, nel giudizio di rinvio, ha operato al di fuori dei limiti segnati dalla sentenza della Corte di Cassazione, disattendendo il principio di diritto enunciato con l’ordinanza n. 33702/2022. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata l’esistenza del contratto di subappalto, nonostante la Suprema Corte avesse già chiarito che tale contratto può essere validamente stipulato anche in forma orale o per facta concludentia, e che la sua esistenza non può essere esclusa per il solo difetto di forma scritta.

L’unico motivodi ricorso è manifestamente infondato. La censura sollevata dal ricorrente, incentrata sulla presunta violazione dell’art. 384 c.p.c. da parte del giudice del rinvio, non è meritevole di accoglimento. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha correttamente dato attuazione al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il contratto di subappalto, al pari di quello di appalto, non è soggetto a rigore di forme e può essere validamente concluso anche in assenza di forma scritta, mediante comportamenti concludenti.

Tuttavia, il giudice del rinvio ha ritenuto, con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che nel caso concreto non fosse stata fornita alcuna prova, neppure indiretta, dell’esistenza di un contratto di subappalto idoneo a giustificare l’applicazione del regime dell’inversione contabile (reverse charge). Tale valutazione è stata fondata su elementi istruttori precisi e concordanti, tra cui: le dichiarazioni dei rappresentanti legali delle imprese committenti, dalle quali emerge l’assenza di rapporti di collaborazione con i soggetti emittenti le fatture; la condizione di evasore totale di uno degli emittenti e la cessazione dell’attività da parte dell’altro; l’assenza di documentazione contabile idonea a dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate; la mancata integrazione delle fatture da parte del committente e la loro mancata annotazione nei registri IVA.

In tale contesto, le affermazioni del contribuente circa la regolarità delle fatture e la realtà dei lavori eseguiti sono state correttamente ritenute prive di valore probatorio. Il contribuente, pur richiamando il principio di diritto affermato in sede di legittimità, non ha assolto all’onere di allegare e dimostrare la sussistenza del contratto di subappalto con mezzi diversi dalla forma scritta, né ha fornito elementi idonei a comprovare i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione del regime IVA invocato. Ne consegue che il giudice del rinvio non ha ecceduto i limiti del mandato ricevuto, ma ha esercitato il proprio potere valutativo in conformità al principio di diritto enunciato, rigettando l’appello in riassunzione per carenza di prova.

Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma determinata di euro 1.100,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore imp