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Ordinanza — n. 31951/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished due to failure to notify denial of simplified settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31951/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to notify the tax authority's denial of their simplified settlement request within the mandatory deadline. The lower court had previously upheld the tax assessment based on statutory presumptions of imputability and valid administrative acts. Consequently, the higher court ruled that the procedural lapse automatically terminated the litigation without a substantive review of the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6 d.l. n. 199/2018: Failure to notify the denial of a simplified settlement request within the peremptory term prescribed by law results in the implicit acceptance of the taxpayer's request and the automatic extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement request tax dispute extinction peremptory notification deadline implicit acceptance procedural lapse produzione di documenti finanziari reddito non dichiarato documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119/2018
602 del 1973 e l’art. 68 d.lgs.
Art. 6 d.l. n. 199/2018
602 del 1973 e l’art. 68 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 09/01/2024, n. 766
136 del 2018, l'omessa notifica del provvedimento di diniego entro il termine, di natura perentoria, di cui al comma 12, comporta l'implicito accoglimento dell'istanza del contribuente e l'estinzione del processo (Cass., 09/01/2024, n. 766).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7902/2019 R.G. proposto da PELLEGRINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FOGLIANO 4-A, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA PAOLO (BRLPLA64T16H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato MARTUSCELLI MARILENA (MRTMLN65C66H703Z) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, , AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE DI ROMA -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZ.DIST.

SALERNO n. 7520/2018 depositata i l 05/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist.Salerno, con la sentenza n. 7520/2018 depositata in data 05/09/2018, ha rigettato l’appello proposto da Francesco Pellegrino (hinc: il contribuente) contro la sentenza n 5594/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale –in esito al PVC della Guardia di Finanza di Cava de’ Tirreni del giorno 08/08/2014e di riscontri effettuati in sede di indagini bancarie – era stata accertata l’esistenza di ricavi non dichiarati.

2. La CTR – rilevato che i motivi generici di impugnazione (che riproducevano le censure svolte davanti al giudice di prime cure) non introducevano alcuna valida censura contro la sentenza impugnata –ha ritenuto che: - la presunzione di imponibilità delle operazioni ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n.

2) d.P.R. n. 633 del 1973, risultanti dai conti integra una presunzione legale relativa, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. L’amministrazione finanziaria non è, quindi, onerata dalla dimostrazione dell’inerenza della movimentazione bancaria al presupposto impositivo, essendo sufficiente che provi di non aver ricevuto dal contribuente chiarimenti esaurienti. Nella specie il contribuente non ha fornito prove documentali idonee a giustificare le somme riprese a tassazione dell’Ufficio per movimenti finanziari, con la conseguente legittimità delle riprese a tassazione ad opera dell’amministrazione finanziaria; - non sussiste il difetto di motivazione , non essendo rilevante che l’avviso di accertamento recepisca per relationem il processo verbale della Guardia di Finanza, se assolve al suo scopo, che è quello di rendere esplicito l’iter logico-giuridico e contabile seguito nella formazione dell’atto, nonché quello di consentire al destinatario la conoscenza dell’an e del quantum dlela pretesa, in modo da poter contestare gli errori di fatto e di diritto. 2.1.

La CTR ha, poi, richiamato la disciplina sull’avviso di accertamento cd. impoesattivo di cui all’art. 29 d.l. n. 78 del 2010, evidenziando che, ai fini della procedura di riscossione contemplata dalle nuove disposizioni, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamentosi intendono effettuati all’avviso di accertamento e all’intimazione ad adempiere, mentre i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti dlela riscossione, decorsi trenta giorni dal termine per il pagamento.

Con riferimento alla riscossione frazionata i rapporti tra l’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e l’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 devono essere ricostruiti nel senso che la prima disposizione riguarda la riscossione del tributo nella fase amministrativa, mentre la seconda norma regola la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo tributario. 2.2. Infine, la CTR – tenuto conto di quanto precisato da Cass., n. 22810 del 2015 - ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso con il quale veniva contestata la validità dell’atto impugnato, poiché sottoscritto da incaricato di funzioni dirigenziali in assenza di concorsa per effetto di C. cost. n. 37 del 2015.

3. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso, limitandosi a depositare una memoria in relazione all’eventuale partecipazione all’udienza.

5. In data 11/09/2025 il contribuente ha depositato:

1) domanda presentata il 31.5.2019 di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 D.L. 23.10.2018 n.119 convertito in legge 17.12.2018 n.136, relativamente all’avviso di accertamento N. n.TF9010707035 oggetto del presente giudizio, 2) Attestazione di ricezione dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo che: «che l’Agenzia delle Entrate dia atto dell’avvenuto integrale pagamento e, in mancanza, termine per depositare le quietanze di pagamento.» RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare occorre dare atto della sussistenza dei requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio: la parte ricorrente ha depositato, infatti, istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 con riferimento all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio.

Tale istanza è stata ricevuta dall’amministrazione finanziaria come da ricevuta allegata agli atti. A seguito di tale deposito l’amministrazione finanziaria (costituita all’interno del presente giudizio non ha dato alcun riscontro). 1.2. Deve, quindi, richiamarsi quanto precisato, anche recentemente da questa Corte, secondo la quale, in tema didefinizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, l'omessa notifica del provvedimento di diniego entro il termine, di natura perentoria, di cui al comma 12, comporta l'implicito accoglimento dell'istanza del contribuente e l'estinzione del processo (Cass., 09/01/2024, n. 766). 1.3.

Peraltro, non risulta neppure depositata, entro il 31/12/2020, l’istanza di trattazione menzionata nel comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 199 del 2018 cit., emergendo, anche sotto tale profilo una causa di estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dalla norma appena richiamata.

2. In conclusione, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, le cui spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio; dispone che le spe