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Ordinanza — n. 31947/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax judgment extinguished by early payment under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31947/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer argued that the tax judgment was extinguished by an early payment request accepted under Law 197/2022 and subsequent rate payments. The court ruled that the judgment remains valid because the statutory conditions for automatic extinguishment were not fully met or proven in the specific context of the ongoing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022; Art. 12 bis del d.l. n. 84/2025: The court declares that a tax judgment is not automatically extinguished merely by the submission of an early payment request unless the specific procedural requirements for the declaration of extinction by the judge are strictly fulfilled and proven.

Parole chiave

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tax judgment extinction early payment request Law 197/2022 tax appeal dismissal judicial declaration indagine per frode iva assoggettamento all'IVA responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022
1.1.Secondo quanto previsto dall’art. 12 bis del d.l.
Art. 12 bis del d.l. 7 giugno 2025, n. 84
1.1.Secondo quanto previsto dall’art. 12 bis del d.l. 7 giugno 2025, n. 84, conv.
Art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022
1.1.Secondo quanto previsto dall’art. 12 bis del d.l.
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14224/2021 R.G. proposto da CIARROCCHI SILVANO, titolare dell’Impresa edile Ciarrocchi Silvano, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato MAROTTA SABRINA (MRTSRN67R67H501F), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GARGANI GIUSEPPE (GRGGPP35D23F744E) e LANDOLFI ROBERTO (LNDRRT57A03F839O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ASCOLI PICENO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLE MARCHE n. 899/01/20 depositata il 24/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 899/01/20 del 24/11/2020, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello incidentale di Silvano Ciarrocchi, titolare dell’omonima impresa edile, avverso la sentenza n. 37/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo conseguiva, in parte, da un accesso presso la sede dell’impresa e, in altra parte, da accertamenti bancari sui conti correnti del contribuente, oggetto del presente procedimento. 2.Silvano Ciarrocchi impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, e, quindi, depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 14/02/2025, il ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, domanda accettata dall’Ufficio con comunicazione n. 00890202300233379180 del 21/07/2023. Ha evidenziato, altresì, di avere effettuato anche il pagamento delle rate medio tempore maturate. 1.1.Secondo quanto previsto dall’art. 12 bis del d.l. 7 giugno 2025, n. 84, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2025, n. 108, in vigore dal 02/08/2025 e costituente norma di interpretazione autentica, «l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata». 1.2.Il contribuente ha provato di avere adempiuto agli incombenti più sopra indicati, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022. 2.In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le