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Ordinanza — n. 31858/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal on res judicata grounds regarding prior interest ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31858/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the tax agency's appeal against a second-instance tax court decision that ordered an VAT refund. The agency argued the lower court erred by applying suspension rules without a formal order, but the court found the lower court's ruling on interest payments was already final and unappealable. Consequently, the court held that the agency's current arguments were barred by the principle of res judicata established in the prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A final judgment on a specific issue precludes subsequent appeals on that same issue, rendering arguments contrary to the established finality inadmissible.

Parole chiave

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res judicata VAT refund tax appeal interest calculation Cassation dismissal sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
472, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
472, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997
Tuttavia, la violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997porta a ritenere che il rimborso integrale del capitale , debba essere accompagnato dalla corresponsione degli interessi dal 23/01/2006fino al 24/05/2023.
Art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972
472 del 1997, la ricorrente richiama il contenuto dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che la mancata erogazione degli interessi nella misura richiesta è dipesa, nel caso di specie, dalla mancata trasmissione della documentazione richiesta dall’amministrazione finanziaria.
art. 378 cod. proc. civ
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 38 bis d.P.R. 26/10
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 bis d.P.R. 26/10/1972, n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3024/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FNA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato MUSUMECI TOTI SALVATORE (MSMTSL58H24G479G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati UGLIO IVAN (GLUVNI76D29L219A), MUSUMECI MARIA ELODIE (MSMMLD85P63L219V) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.1111/2023 depositata i l 05/12/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . FATTI DI CAUSA 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna (hinc: CGT2), con la sentenza n. 1111/2023 depositata in data 05/12/2023, ha accolto l’appello proposto da FNA s.p.a. (hinc: la società contribuente), contro la sentenza n. 311/2019, emessa, in data 16/04/2019 , dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, davanti alla quale la società contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’istanza di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2005, pari a Euro 196.000 e spetta nte alla Fini ElettrocostruzioniMeccanica s.p.a., incorporata dalla ricorrente.

La CGT2 ha, poi, respinto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle statuizioni concernenti il pagamento delle spese di lite.

2. La CGT2 ha ritenuto che, a norma dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, nell’ambito di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto su un rimborso d’imposta, non è consentitoall’amministrazione finanziaria far valere una causa di sospensione della richiesta di rimborso, in assenza della previa emanazione di un formale provvedimento di sospensione, emesso, nell’esercizio di un potere discrezionale, dall’autorità competente e dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un’adeguata motivazione in ordine al fumus boni iurisdella vantata « ragione di credito » .

T ale provvedimento, poi, deve ovviamente essere portato a legale conoscenza dell’interessato per garantire a quest’ultimo lanecessaria tutela giurisdizionale. Nel caso in esame l’amministrazione finanziaria, pur avendo ammesso il diritto al rimborso di Euro 196.000 per il titolo richiesto, non ha emesso un formale provvedimento di sospensione, essendosi unicamentelimitata a richiedere documenti, collegando la decisione di non erogare il rimborso alla supposta mancata presentazione di alcuni di essi. L’esistenza di una pretesa erariale a carico della ricorrente, in assenza di un formale atto di sospensione, non consentiva di bloccare il rimborso del credito IVA invocato dall’appellante che, con fondamento, chiedeva di collegare la dichiarata esistenza del credito relativo all’IVA del terzo trimestre 2005 con gliinteressi dal 23/01/2006 al doveroso ordine di eseguire il rimborso delle somme spettanti alla società. 2.1.

La CGT2 ha poi dato atto che, in pendenza del giudizio d’appello, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna aveva disposto il rimborso di complessivi Euro 211.651,81 con valuta 24/05/2023. Ha precisato che, al rimborso del capitale di Euro 196.000, dovevano essere aggiunti gli interessi nella misura di legge dalla data del 23/01/2006, liquidati dall’amministrazione finanziaria nella minor somma di Euro 15.651,81 rispetto a quella richiesta (Euro 67.950,25). Tuttavia, la violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997porta a ritenere che il rimborso integrale del capitale , debba essere accompagnato dalla corresponsione degli interessi dal 23/01/2006fino al 24/05/2023.

3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. La società contribuente ha resistito con controricorso.

5. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633, e dell’art. 23 del d.lgs. 18/12/1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. 1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto sembra far discendere dalla omessa adozione, da parte dell’Ufficio, di un provvedimento di sospensione del rimborso ex art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (per presenza di carichi pendenti)l’esatto calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. 26/10/1973, n. 633.

Dato atto che, a seguito dell’erogazione del rimborso, vengono meno le questioni relative all’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, la ricorrente richiama il contenuto dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che la mancata erogazione degli interessi nella misura richiesta è dipesa, nel caso di specie, dalla mancata trasmissione della documentazione richiesta dall’amministrazione finanziaria. Precisa che già nelle difese svolte nel corso del primo grado di giudizio,l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato di aver richiesto, già in data 28 / 11 / 2005, varia documentazione, tra cui la polizza fideiussoria, precisando che, a seguito della presentazione dei documenti in data23/01/2006, il medesimo Ufficio aveva proceduto a richiedere alla contribuente ulteriori chiarimenti in merito alla presenza di cause ostative, con la comunicazione del 26 /0 1 / 2006 (spedita con raccomandata a.r. il 30 /0 1 / 2006), chiedendo documenti sul pagamento di una cartella di pagamento relativa all’anno 2001 e documentazione atta a definire ogarantire il P.V. n. 734/2005, notificato in data 08/09/2005.

I n data 20 /0 2 / 2008, a seguito dell’istanza presentata dal contribuente, l’Ufficio aveva inviato una nuova richiesta di documenti(sempre con raccomandata a.r.) alla Fini Elettrocostruzioni Meccaniche s.p.a., invitandola a presentare documentazione attinente alla polizza assicurativa. Infine, a seguito della mancata presentazione della documentazione richiesta in data 21.11.2008, l’Ufficio aveva trasmesso alla società istante, sempre con raccomandata a.r., la comunicazione dell’archiviazione della richiesta per mancata presentazione dei documenti.

La ricorrente rileva, quindi, che la CGT2 ha errato nel ricondurre la disciplina sull’esatto computo degli interessi, di cui si discute, nell’alveo dell’art. 23d.lgs. n. 472 del 1997, relativo alla sospensione del rimborso per carichipendenti, senza considerare la ratio effettiva della normativa in questione, inerente a tutt’altro ambito di applicazione. Evidenzia, poi, che avendo controparte del tutto ignorato le richieste di documentazione trasmesse dall’Ufficio e depositate in atti, il periodo di sospe nsione previsto dall’ art. 38 bis d.P.R. n. 633del 1972 si è protratto fino al 0 3 /0 6 / 2019 (data in cui la contribuente ha comunicato la definizione del proprio carico pendente) e, di conseguenza, gli interessi erogati dall’Ufficio, diversamente da quanto affermato dalla CGT2 nella decisione oggetto dell’odierna impugnativa, avrebbero dovutoessere calcolati dalla data suddetta a quella di effettiva erogazione del rimborso (24/05/2023).

2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la CGT2 statuito su un thema decidendumdiverso da quello rimasto in contestazione. 2.1. Ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata è nulla, perché fondata su presupposti (in fatto e in diritto) inesistenti, su ricostruzioni fattuali e logico - giuridiche assolutamente estranee al processo e ai fatti di causa, cosìincorrendo nel vizio di motivazione apparente.

La sentenza impugnata è dovuta al totale travisamento del reale oggetto del contendere,essendo, oramai, per quanto sopra esposto, del tutto superata la problematica relativa alla esatta applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, dalla effettiva erogazione del rimborso. La CGT2 si è, infatti, espressa esclusivamente in relazione alla esattaapplicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, senza richiamare l’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, cioè la norma applicabile al caso in esame, rendendo, così, una decisione assolutamente inconferente rispetto al thema decidendum, delimitato, peraltro, dalla stessa contribuente con la memoria illustrativa depositata a seguito della ricezione del rimborso, in cui contestava esclusivamente la liquidazione degli interessi, dando atto di aver ricevuto l’intero rimborso del capitale.

La CGT2 dimostra di aver travisato completamente le ragioni sulla mancata erogazione degli interessi per un determinato periodo temporale affermando che: « Nel caso di specie, non vi è dubbio come l’A.F., pur avendo ammesso il diritto al rimborso di € 196.000 per il titolo richiesto, non abbia emesso un formale provvedimento di sospensione, essendosi unicamente limitata a richiedere documenti, collegando la decisione di non erogare il rimborso alla supposta mancata presentazione di alcuni di essi.» Anche quando la CGT2 si sofferma sulla richiesta di maggiori interessi, non è dato rinvenire alcuna motivazione in ordine all’accoglimento della domanda di controparte.

3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, dovendosi ritenere fondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente relativa al passaggio in giudicato della statuizione sugli interessi contenuta nella sentenza di primo grado, il cui dispositivo dichiarava il diritto della società contribuente alla rimborso dell’IVA relativa al III trimestre 2005, con decorrenza dal 23/01/2006. Tale statuizione non è stata impugnata dall’amministrazione finanziaria, che ha incentrato i contenuti dell’appello incidentale sulla condanna parziale al pagamento delle spese di lite da parte del giudice di prime cure. Tanto più che il giudice di prime cure ha espressamente esaminato la questione relativa all’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, concludendo, tuttavia, nel senso che la documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria non fosse adeguata.

4. Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare in favore del