Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Enrico Deponti's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court declared the process ended because the tax authority had formally notified the extinction of the lawsuit, citing specific articles of the 2022 and 2023 laws. The Court rejected the appeal because the appellant failed to provide sufficient legal arguments to overturn the statutory extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The extinction of a tax proceeding due to formal notification by the tax authority is final and binding, and an appeal against such extinction is inadmissible unless specific statutory grounds for reopening are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3059/2022 R.G. proposto da: DEPONTI ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO NOVARA contro AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA, rappresentatie difesidall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIB . REG. LOMBARDIA n.3133/ 02/ 2021 depositata il 27/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/12/2025 LaPr