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Decreto — n. 31829/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by administrative act listing case closure under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31829/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the tax agency's administrative act listing the case's closure. The lower court ruled that the process ended because the tax authority confirmed the absence of a denial of the tax assessment. Consequently, the appeal was dismissed as the legal basis for continuing the litigation no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority issues an act confirming the extinction of a litigation file without a formal denial, the civil procedure is automatically extinguished and cannot be revived by the parties.

Parole chiave

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tax appeal extinction administrative act listing civil procedure closure legislative framework 2022 litigation file status contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale assoggettamento fiscale limitato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, commi 186 e segg., legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, commi 198 e 200, legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32012/2021 R.G. proposto da: ROSSINI'S SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato ALESSIO PETRETTI unitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avversola SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3028/ 26/ 2020 pronunciata il 17/11/2020 con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/12/2025 LaPr