Court declares process extinguished due to debt settlement under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following the administrative act of debt settlement under the 2022 scrapping law. The plaintiff argued for judicial review of the debt, while the opposing party contended that the statutory settlement rendered the debt unenforceable and judgments void. The court ruled that the specific legislative provisions automatically extinguish the process and prevent further litigation on these matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The process is extinguished when the debt is settled under the scrapping law provisions, rendering subsequent judgments ineffective and non-reimbursable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2259/2022 R.G. proposto da: DRAGONE DOMENICO, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO LAVIOLA unitamente all’avvocato PIERLUIGI ANGELONI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. TARANTO n.1883/2021 depositata il 14/06/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/12/2025 La Pres