Court declares process extinguished due to debt extinguishment under the 2022 scrapping law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following the administrative act of debt extinguishment under the 2022 scrapping law. The plaintiff challenged the Regional Tax Commission's decision that debts assigned to collection agents were wiped out, while the tax authority argued that payments made remain irrevocably acquired. The court ruled that the statutory extinction of the debt automatically invalidates all non-final judicial proceedings regarding those specific obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The statutory extinction of a debt renders all non-final judicial proceedings and judgments regarding that debt without effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14746/2021 R.G. proposto daSTUDIO DI COSTANZO E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocatiVALERIO CIONI e LORENZO TROMBELLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Toscana n.875 /01 /2020 depositata il 23/11/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/12/2025 LaPresiden