Court declares process extinguished due to tax debt settlement under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following the taxpayer's deposit of documentation regarding the 2022 scrapping law benefits. The plaintiff argued for judicial review of the debt, while the opposing party contended that the administrative act definitively extinguished the liability. The court ruled that the specific statutory provisions rendering the debt extinguished automatically terminate all related judicial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The statutory extinction of tax debts under the scrapping law provisions automatically terminates all pending judicial proceedings without the need for separate declaratory rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13847/2018 R.G. proposto daVERNEYLORENZA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GIOVANNI DE' CAPITANI DI VIMERCATE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Liguria n.106 /05/2017 depositata il 01/02/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/12/2025 LaPresi