Court declares process extinguished due to tax debt extinguishment under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following a tax authority decree based on the Rottamazione Quater legislation. The private party sought to challenge the extinction of tax debts and the non-refundability of payments made to debt collection agents. The court ruled that the specific statutory provisions regarding the extinguishment of these debts take precedence, rendering further litigation on the merits unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law No. 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a tax debt is extinguished by specific legislation, the civil process regarding that debt is automatically extinguished, and parties cannot pursue further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9551/2022 R.G. proposto da: SETTE GUSTI SRL, rappresentata e difes a da gli avvocat i MARIO SANTARONI , MAURO ADRIANO BARBERIe GIANFRANCO VIGNOLA ; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIAn.3741/22/2021 depositata il 14/10/2021,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/12/2025 La Preside