Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Zaraca Rina, had not responded to the lower court's proposal for judgment termination, while the respondent, Comune di Teramo, argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, extinguishing the proceedings and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15287/2025 R.G. proposto da: ZARACA RINA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA ROSSI unitamente all’avvocato FRANCESCO CAMERINI -ricorrente- contro COMUNE DI TERAMO, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO MENSITIERI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.270/2025 depositata il 28/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15287/2025 Numero sezionale 4167/2025 Numero di raccolta generale 31793/2025 Data pubblicazione 05/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/12/2025 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 15287/2025 Numero sezionale 4167/2025 Numero di raccolta generale 31793/2025 Data pubblicazione 05/12/2025