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Ordinanza Interlocutoria — n. 31762/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax case to lower court to integrate collection agent into proceedings regarding joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31762/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to the lower court to allow the collection agent to participate in the proceedings. The Regional Tax Commission had ruled in favor of the taxpayer, citing procedural errors in the tax assessment and notification against the association rather than the individual. The court determined that the issue of joint liability and notification validity directly concerns the collection agent, necessitating their integration into the current trial.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 378 c.p.c.: When a tax dispute involves joint liability and the validity of notification procedures, the court must ensure the collection agent is integrated into the proceedings to guarantee full adversarial debate.

Parole chiave

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joint tax liability collection agent participation procedural notification errors tax assessment validity remand for new role adversarial debate requirement litisconsortium tributario debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
Settimio ex art. 38 c.c. 2.1.
Art. 378 c.p.c.
Settimio ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che:
art. 38 c.c
art. 378 c.p
Settimio ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 30/04/2024, n. 11676
Difatti, la questione relativa alla notificazione della cartella di pagamento riguarda anche l’agente della riscossione, alla luce dei principi in materia di litisconsorzio tributario precisati da Cass., Sez. U, 30/04/2024, n. 11676).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1989/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SETTIMIO DOMENICO ROCCO BENITO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LA LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato FOLGARELLI SANDRO (FLGSDR61R29H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato MENSITIERI EDOARDO (MNSDRD66M09A271Z) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHEn. 703/2021 depositata i l 15/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale delle Marche (hinc: CTR), con la sentenza n. 703/2021 depositata in data 15/06/2021, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Settimio Domenico Rocco Benito contro la sentenza n. 183/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pesaro aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006.

2. La CTR – premesso che la vicenda processuale scaturisce dal contenzioso derivante dalla pluralità di avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sammartinese – ha ritenuto che la questione centrale ruotasse attorno alla (possibile) responsabilità del sig. Settimio ex art. 38 c.c. 2.1. Ha quindi fondato la propria decisione in senso favorevole sulle seguenti ragioni: -mancata indicazione nell’avviso di accertamento di atti gestori e/o di amministrazione dell’associazione posti in essere dal sig.

Settimio, che non è stato indicato neppure come coobbligato in solido nell’avviso di accertamento; -mancata emissione da parte dell’amministrazione finanziaria di un atto impositivo prodromico con apposita motivazione inerente ai requisiti ex art. 38 c.c.; - nullità della cartella esattoriale per errata procedura di notifica degli atti di accertamento e riscossione: l’amministrazione finanziaria ha eseguito le proprie contestazioni solo nei confronti dell’ADS –non rappresentata dal sig. Settimio né al momento della notifica, né durante il periodo d’imposta contestato – incorrendo in errore, avendo instaurato la procedura di riscossione nei confronti di un soggetto non solo sbagliato, ma nei confronti del quale non era mai stata contestata la responsabilità solidale.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.

4. Il sig. Settimio ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che:

1. In via preliminare, occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, che è stato parte del giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata(v. pag. 5). Difatti, la questione relativa alla notificazione della cartella di pagamento riguarda anche l’agente della riscossione, alla luce dei principi in materia di litisconsorzio tributario precisati da Cass., Sez. U, 30/04/2024, n. 11676). P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo , disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazi