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Ordinanza Interlocutoria — n. 31760/2025 — snciv Generato dall'IA

Court stays tax appeal to determine minor debt settlement effects on the non-profit association's liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31760/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court stayed the tax appeal proceedings to clarify the effects of a minor debt settlement on the association's liability. The appellant sought dismissal based on the settlement extinguishing the dispute, while the tax authority argued the association remained liable for the debt. The court decided to pause the case to determine how the settlement impacts the legal standing of the non-profit entity.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 78 c.c.i.: The court must stay proceedings when a party requests extinction of the dispute following a minor debt settlement to determine the settlement's effects on the association's liability.

Parole chiave

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minor debt settlement non-profit association tax appeal stay liability determination concordato minore assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuenteha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito di esecuzione al concordato minore.
Art. 74 c.c.i.
IlDe Lazzari ha presentato proposta di concordato minore, ex art. 74 c.c.i. In data 11novembre 2022 il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda, dichiarando l’apertura della procedura di concordato minore ex art.
Art. 78 c.c.i.
In data 11novembre 2022 il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda, dichiarando l’apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 c.c.i. In data 3 marzo 2023 veniva omologato il concordato minore, tramite sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, sezione seconda civile.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il contribuenteha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art.
art. 74 c.c
IlDe Lazzari ha presentato proposta di concordato minore, ex art. 74 c.c.i.
art. 78 c.c
In data 11novembre 2022 il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda, dichiarando l’apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 c.c.i.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10838/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro DE LAZZARI Andrea, n.q. di legale rappresentante della ASD Union Quinto, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Moschetti e GiovanniMoschetti, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 1346/2021 , depositata i l 5 novembre 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con avviso di accertamento n. T6X04VP02845, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso accertava in capo alla ASD Unione Stile una maggior imposta IRES , IRAP e IVA , rispettivamente pari a euro 16.190,00, a euro 2.183,00 e a euro 29.302,00 e irrogava la sanzione di euro 53.993,60. In particolare, l’avviso di accertamento scaturiva da una verifica fiscale all’esito della quale l’Ufficio contestava la natura di ente non commerciale della ASD Unione Quinto, alla quale, a seguito di fusione per incorporazione, sarebbe subentrata la ASD Unione Stile.

Pertanto, procedeva alla rideterminazione dei componenti reddituali ai fini IRES ed IVA. Con distinti ricorsi ASD Unione Stile e Andrea De Lazzeri , presidente e legale rappresentate dell’associazione sino al 15/09/2012, impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso. Con sentenza n. 271/01/2018, la Commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva i ricorsi, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse provato la legittimazione passiva dell’ASD Unione Stile di cui era incerto il subentro nella posizione della ASD Unione Quinto; che, con riferimento alla posizione di De Lazzeri, non fosse stato provato lo svolgimento di specifica attività negoziale su cui fondare la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dall’ente rappresentato. 2.

–Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio. ASD Unione Stile resisteva con proprie controdeduzioni e con appello incidentale; De Lazzari si costituiva in giudizio e insisteva per il rigetto del gravame. Con sentenza n. 1346/03/2021, depositata i n data 5 novembre 2021, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appelloe confermava la sentenza impugnata. 3. – L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il De Lazzeri n.q. di legale rappresentante dellaASD Union Quinto. 4.

–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il contribuenteha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito di esecuzione al concordato minore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Va preliminarmente esaminata la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di esecuzione al concordato minore ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositata in data 2novembre 2022.

IlDe Lazzari ha presentato proposta di concordato minore, ex art. 74 c.c.i. In data 11novembre 2022 il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda, dichiarando l’apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 c.c.i. In data 3 marzo 2023 veniva omologato il concordato minore, tramite sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, sezione seconda civile. 1.1. – Alla luce della documentazione depositata, si ritiene necessaria un'interlocuzione con le parti sugli effetti del concordato minore stipulato anche nei riguardi dell'associazione sportiva dilettantistica.

P.Q.M Rinvia il procedimento a nuovo ruolo assegnando alle parti il termine di 60 giorni per chiarimenti. Così deciso in Roma, nella ca