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Ordinanza — n. 31747/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, upholding tax authority's self-help power to correct prior acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31747/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the tax association's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of their challenge to tax assessment notices. The court held that the tax authority's self-help power allows it to annul and replace prior acts based on new legal justifications, even without a 'new fact,' to protect public revenue interests. Consequently, the lower court's finding that the new notices were legitimate exercises of this power was upheld, and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 43 DPR 600/1973; Art. 2 DM 37/1997: The tax administration's self-help power to annul and replace prior acts is grounded in constitutional principles to ensure public revenue collection, allowing correction based on new legal justifications rather than requiring a new factual basis.

Parole chiave

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tax self-help power annulment of prior acts public revenue interest tax assessment notices constitutional principles fatture fittizie difetto di legittimazione dell'associazione indipendenza fittizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43 DPR 600/1973
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R.
Art. 2 DM 37/1997
398/1991 per violazione dell’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 25, comma 5, della l.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrent i al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del d.P.R.
Art. 1 comma 17 L. 228/2012
564/1994 e dell’art. 10 della l.
Art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002
Sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrent i al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21590/2024
Cass. n. 21146/2018
Cass. n. 21146/2018; Cass.
Cass. n. 25705/2016
21146/2018; Cass. n. 25705/2016).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 20544 / 20 19 , propost o da: PAOLUCCI MARIO e MORELLI LORELLA, in proprio e quali legali rappresentanti pro tempore dell ’ ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SCHIAVO, rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. EMANUELA SURIANO, la quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, con domicilio ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -resistente- avverso la sentenza n. 529/02/2018 della Co mmissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 24 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere Francesco Cortesi.

Rilevato che: 1.A seguito di verifica fiscale inerente agli anni d’imposta 2009 e 2011, l’Agenzia delle entrate notificò all’associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Schiavo (d’innanzi “A.S.D.”o “associazione”) due avvisi di accertamento a rettifica della base imponibile per i predetti periodi, in seguito al rilievo dell ’ emissione di fatture per operazioni inesistenti. Tali avvisi facevano seguito a due precedentiatti impositivi, con i quali era stata contestata alla A.S.D., per i medesimi periodi, la decadenza dal regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398/1991 per violazione dell’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 25, comma 5, della l. n. 133/1999; la contribuente aveva impugnato tali atti e il relativo giudizio si era poi estinto, dopo l’abrogazione della citata disciplina.

L’associazione e i suoi legali rappresentantiMario Paolucci e Lorella Morelli, con ricorsi separati, impugnarono gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Perugia, che, riuniti i giudizi, riconobbe le ragioni dell’Ufficio.

2. Il successivo appello dell’A.S.D. e dei rappresentanti seguì identica sorte. La C.T.R. dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò il motivo di gravame con il quale i contribuenti avevano dedotto l’illegittimità della pretesa impositiva perché esercitata mediante atto integrativo pur in assenza della necessaria sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; ritenne erroneo, in tal senso, l ’ assunto dei contribuenti in base al quale i secondi avvisi notificati avevano natura di atti integrativ i , trattandosi invece di atti emessi in autotutela ; osservò infine, a tale ultimo riguardo , che gli atti erano stati legittimamente emessi anche se non ricorreva alc una delle ragioni specifiche di autotutela previste dall’art. 2 del d.m. n. 37/1997, poiché la relativa elencazione non ha carattere tassativo.

3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, in proprio e nella qualità, Mario Paolucci e Lorella Morelli, articolando due motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio contenente la richiesta di partecipare all’udienza di discussione. Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2-quater del d.l. n. 564/1994 e dell’art. 10 della l. n. 212/2000. La sentenza impugnata è criticata nella parte in cui ha ritenuto che l’Amministrazione abbia legittimamente esercitato il potere di autotutela, per contro escludendo che gli avvisi impugnati avessero natura di atti integrativi. Questi ultimi, infatti, erano stati emessi contestualmente alla revoca dei due precedentement e emessi , con chiara valenza integrativa o sostitutiva degli stessi; ciò si evinceva dal fatto che la relativa motivazione menzionava espressamente il «perdurare del disconoscimento delle agevolazioni fiscali» spettanti alle A.S.D. anche a seguito dell’abrogazione del divieto di eseguire operazioni non tracciabili di cui all’art. 25, comma 5, della l. n. 133/1999, che aveva costituito ragione assorbente dell’emissione dei primi avvisi.

Nella specie, dunque, occorreva fare applicazione degli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, che, per l’ipotesi di «notificazione di nuovi avvisi», fanno obbligo al fisco, a pena di nullità di questi ultimi, di rispettare i termini indicati (che in questo caso, invece, erano scaduti) e di indicare gli elementi di conoscenzasui quali si fonda la nuova pretesa esercitata. Né, infine, poteva ritenersi che l’Ufficio avesse correttamente agito in autotutela, non ricorrendo una forma di esercizio del potere sostitutivo conseguente al rilievo di originaria illegittimità dell’atto, ma una sua «abrogazione doverosa», conseguente allo jus superveniens più favorevole al contribuente.

2. Con il secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronunzia, ovvero lamentando l ’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio , i ricorrenti assumono che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che essi non avevano contestato la pretesa nel merito; assumono, in proposito, di aver invece svolto plurime e specifiche contestazioni alla tesi erariale secondo cui l’associazione aveva emesso fatture per operazioni inesistenti.

3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Conviene, al riguardo, ribadire anzitutto i principii ripetutamente affermati da questa Corte, e recentemente cristallizzati nella pronunzia n. 30051/2024,resa a Sezioni Unite. Innanzitutto, il potere di autotutela ha carattere generale e può essere legittimamente esercitato sino a che non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento o non si sia formato il giudicato sull’atto (v. ex multisCass. n. 24387/2024; Cass. n. 3268/2022; Cass.n. 17924/2021). In particolare, l’annullamento dell’atto in autotutela costituisce un potere-dovere dell’Amministrazione finanziaria, onerata, in virtù del principio di perennità, a sostituire l’atto viziato con uno nuovo , emendato dai vizi (v.

Cass.n. 13407/2021; Cass. n. 7751 /2019). Il potere di annullamento in autotutela può essere esercitato per rimuovere non solo vizi formali, ma anche per emendare vizi sostanziali, trovando il suo fondamento nell’interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate; esso, infatti, non costituisce un mezzo a tutela del contribuente, ma dell ’ interesse pubblico alla percezione dei tributi, da cui l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela avuto riguardo «alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto» e non alla fondatezza della pretesa (così Cass. n. 21590/2024;

Cass. n. 21146/2018; Cass. n. 25705/2016). 3.2. Sulla base di tali principii, pertanto, la citata pronunzia delle Sezioni Unite ha affermato che «il potere di autotutela tributaria […] trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo, e sull ’ atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa».

Facendo buon governo di tale insegnamento, i giudici d’appello hanno ritenuto che la sopravvenuta abrogazione della norma evocata nei primi avvisi, di portata assorbente rispetto ad ogni altra giustificazione del rilievo di operazioni economiche inesistenti, rendesse necessario l’annullamento degli stessi e la sostituzione con un diverso supporto argomentativo. Quest’ultimo, lungi dal costituire un “fatto nuovo”,come sostenuto dai ricorrenti, si tratteggia piuttosto come una ragione , idonea a fondare il nuovo atto, che insiste sulle medesime circostanze di cui alla precedente pretesa impositiva, ma, attraverso una loro più corretta qualificazione in diritto, ne consente la conformità allo scopo di perseguimento dell’interesse pubblico sotteso al corretto esercizio della potestà impositiva.

La sentenza impugnata è dunque esente dal vizio denunziato.

4. Il secondo motivo è inammissibile per come formulato. I ricorrenti, infatti, non hanno né indicato,né riportato i punti del loro atto di appello nei quali sarebbero contenute le censure asseritamente non esaminate dalla C.T.R.; essi, sul punto, si sono limitati a richiamare estratti dell’atto introduttivo del giudizio, in termini che, evidentemente, non soddisfano il necessario rispetto del principio di autosufficienza.

5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa. Sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrent i al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell ’ art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no