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Ordinanza — n. 31742/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding profit distribution presumption in narrow-based companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31742/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Pittalis's appeal against a regional tax commission decision that reclassified unreported profits from his narrow-based company. The court affirmed that the legal presumption of profit distribution applies to narrow-based entities regardless of the analytical-inductive audit method used by the tax authority. Consequently, the taxpayer must prove the company actually did not generate the profits, rather than merely challenging the audit's inductive nature.

Regesto Legislator

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Artt. 39 e 41 del D.P.R. n. 600/1973; La presunzione legale di riparto degli utili extracontabili nelle società a ristretta base non è neutralizzata dalla modalità induttiva dell'accertamento, ma opera in virtù della ristrettezza della compagine sociale e del divieto di abuso del diritto, imponendo al contribuente la prova contraria del mancato conseguimento dei redditi.

Parole chiave

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narrow-based company profit distribution presumption inductive tax audit unreported capital income tax liability attribution utile fiscale dichiarazione dei redditi assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Artt. 39 e 41 del D.P.R. n. 600/1973
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrent e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrent e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4861/2024
Cass. n. 15274/2025
Cass. n. 32959/2018
Cass. n. 33976/2019
32959/2018), e per escludere tale operatività il socio non può limitarsi ad allegare la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass. n. 33976/2019).
Cass. n. 1947/2019
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 28777 / 20 19 , propost o da: PITTALIS MARIO, rappresentatoe difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. GIOVANNI MALATESTA, presso il quale ha eletto domicilioa ROMA, in VIA EUSTACHIO MANFREDI, N. 8 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1166 /20 19 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 27 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Mario Pittalis impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento notificatogli il 25 maggio 2015, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, a fini Irap e Irpef per il periodo d’imposta 2009-2011, il reddito da capitali non dichiarato derivante dalla sua partecipazione alla società a ristretta base Ve.Mar. s.r.l. I giudici adìti accolsero il ricorso.

2. La sentenza fu integralmente riformata all’esito del giudizio di appello promosso dall’Ufficio. La C.T.R. del Lazio, con la decisione indicata in epigrafe, rilevò che nel triennio d’imposta in questione la società non aveva presentato né la dichiarazione dei redditi, né la dichiarazione Iva; la contabilità della stessa, inoltre, era risultata inattendibile in sede di verifica. Sulla base di tali circostanze, del tutto legittimamente, l’Ufficio aveva dato corso ad un accertamento di tipo analitico-induttivoai sensi degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/1973, donde erano emersi utili extracontabili; il reddito del Pittalis era dunque stato rettificatoin forza della presunzione di distribuzione che opera nelle società a ristretta base partecipativa, in assenza di valida prova contraria da parte del contribuente.

3. Mario Pittalis ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «v iolazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del D.P.R. nr. 600/73». Il ricorrente osserva che l ’ atto impositivo notificatogli recava espressa menzione di un accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, ciò che avrebbe imposto il possesso di elementi certi sui quali fondare la ripresa a tassazione, invece che procedere con ricostruzioni induttive. Assume, pertanto, che la C.T.R. avrebbe erroneamente avallato l’operato dell’Ufficio, invece che escludere l’utilizzabilità dell’accertamento ex art. 41-bis in quanto «fondato su ragionamenti di tipo induttivo e/o presuntivo».

2. Con il secondo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2697 e 2729 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che, nella specie, l’accertamento si sia fondato su una doppia presunzione. Osserva, in proposito, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base può operare solo ove la sussistenza di tale ultima circostanza sia stata oggetto di specifico accertamento probatorio e sempreché sia valido l’accertamento compiuto nei confronti del sodalizio; sostiene, quindi, che l’esistenza di una società a ristretta base non può considerarsi “fatto noto” sul quale fondare una presunzione, trattandosi di «produzione giurisprudenziale fra l’altro anche molto flebile e dai contorni affatto [rectius: niente affatto] ben delineati».

3. Il primo motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato. 3.1. È inammissibile per la novità della questione dedotta, in quanto non ricompresa fra le ragioni di impugnazione dell’atto impositivo da parte del contribuente. Ciòsi evince con chiarezza dalla lettura della sentenza d’appello e dello stesso ricorso per cassazione, nel quale viene riassunto il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. 3.2. Ècomunque infondato perché la tesi del ricorrente si pone in contrasto con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui l’accertamento parziale, in quanto strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo autonomo di accertamento rispetto alla modalità previste dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, bensì una procedurache segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e ilrelativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (cfr.

Cass. n. 28681/2019; Cass. n. 8406/2018; Cass. n.21984 del 2015). È stato affermato, in particolare, che, in tal caso, «non è richiesto all’ufficio di fornire la “prova certa”del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale» (così, fra le altre, l’ultima delle decisioni menzionate) e, pertanto, è del tutto irrilevante la circostanza che la difesa erariale possa aver fatto riferimento all’art. 39, anziché all’art. 41-bis, del decreto(Cass. n. 8406/2018).

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dovendosi richiamare, in tema di presunzione legale di distribuzione degli utili fra i soci di una società a ristretta base partecipativa, l’orientamento formatosi sul punto nella giurisprudenza di questa Corte , che è assolutamente consolidato. Ed infatti, muovendo dal rilievo in base al quale la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza(fra le altre, Cass. n. 4861/2024), è stato affermato che la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabilinon si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (così, fra le più recenti, Cass. n. 15274/2025).

Pertanto, la presunzione opera sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non conta la modalità di accertamento (Cass. n. 32959/2018), e per escludere tale operatività il socio non può limitarsi ad allegare la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass. n. 33976/2019). Quanto, infine, alla ristrettezza dell’assetto societario, si tratta di circostanza che, lungi dal costituire «produzione giurisprudenziale», si fonda invece sul riscontro di un dato oggettivo (il ridotto numero dei soci e il legame fra gli stessi), al quale, in base a nozioni di comune esperienza (superabili dal contribuente, ammesso alla prova contraria), è plausibilmente ricondotta la partecipazione dei soci agli utili in misura conforme al loro apporto sociale (Cass. n. 1947/2019).

5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrent e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 5.600,00,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell ’ art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma