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Decreto — n. 31738/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute settled by tax authority under 2022 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31738/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the State Attorney confirmed the tax authority had resolved the dispute. The parties argued over the impositivo act, but the State Attorney notified that the matter was regularized under specific 2022 legislation. Consequently, the court ruled the process terminated, leaving advance costs with the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the tax authority declares the dispute resolved, the litigation extinguishes automatically unless parties request a hearing to determine cost allocation.

Parole chiave

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tax litigation extinction State Attorney notification L. 197/2022 regulation advance cost allocation civil procedure termination

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28061/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MARCELLO CHIRIATTI, CLAUDIA CHIRIATTI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE TINELLI unitamente agli avvocati MAURIZIO DE LORENZI, LUCA DI FRANCESCO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n.1522/06/2022 depositata il 03/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA EDSTINTO IL PROCESSO Roma, il 04/12/2025 LaPr