Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made after the deadline for the proposed judgment definition expired. Consequently, the appeal was deemed renounced, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the appellant.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14801/2025 R.G. proposto da: ECOLOGIA SEMERANO SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI QUERCIA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro DELLE DOGANE DI BRINDISI AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.227/2025 depositata il 16/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14801/2025 Numero sezionale 4163/2025 Numero di raccolta generale 31733/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 14801/2025 Numero sezionale 4163/2025 Numero di raccolta generale 31733/2025 Data pubblicazione 04/12/2025